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6 maggio 2024
Codice deontologico forense: in Gazzetta Ufficiale la nuova disposizione sull’equo compenso
Nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, il CNF ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha approvato il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso.
di La Redazione
In Gazzetta Ufficiale n. 102/2024, è stato pubblicato il comunicato recante la delibera n. 275 del CNF, adottata nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, con la quale è stato introdotto il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso.
 
Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

legislazione

«1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. 

legislazione

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 

legislazione

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».

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