Al centro della bufera la RAI e la trasmissione di un episodio della serie TV “Castle” che è costato 25mila euro di multa inflitta da AGCOM. Il Consiglio di Stato esamina la fattispecie con particolare riferimento alla durata della scena visionata in prima serata e al fatto che fosse stata contrassegnata da bollino giallo intermittente, e non rosso.
La sanzione alla RAI
La RAI chiedeva al TAR Lazio l'annullamento della delibera AGCOM con la quale era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25mila euro a causa della violazione di alcune disposizioni del Codice di autoregolamentazione Media e Minori con riferimento alla diffusione su Rai 2 di un episodio di una nota serie TV.
Nello specifico era accaduto che alle ore 21:05, dunque in una fascia oraria di televisione per tutti, veniva trasmesso sulla rete di cui sopra un episodio della serie TV “Castle” dall'impatto cruento nel senso che la scena iniziale, della durata di 3 secondi, ritraeva il cadavere di una donna appesa al soffitto con un filo spinato che mostrava ferite aperte con sangue del quale una goccia cadeva sul viso della persona che entrava nella stanza e scopriva il cadavere appeso.
Tutto ciò presentava il bollino giallo intermittente nei primi momenti di visione e appena dopo ogni interruzione pubblicitaria, e non quello rosso.
Ritenendo tale scena nociva per i minori, poiché caratterizzata da un elevato livello di verosimiglianza che non ha favorito un distacco emotivo da quanto rappresentato, anche per l'effetto “a sorpresa” delle immagini subito all'inizio dell'episodio, l'AGCOM irrogava la menzionata sanzione verso la RAI.
La posizione del TAR Lazio
Il TAR Lazio annullava la delibera dell'AGCOM, ritenendo che il telefilm avesse rispettato tutti gli accorgimenti essenziali per consentire il corretto svolgimento della funzione di vigilanza da parte della famiglia, recando la segnalazione iconografica appropriata (bollino giallo intermittente) e avendo una durata assai breve (soli 3 secondi), che da soli non possono pregiudicare l'equilibrio e la stabilità fisica dei minori.
L'AGCOM impugna la decisione sostanzialmente sotto due profili:
- Il fatto che la breve durata della scena violenta non possa di per sé escludere gli estremi della lesività per l'equilibrio e la stabilità dei minori;
- I contenuti non erano stati preceduti dalla doverosa informativa grafica relativa alla fruizione preferibile del programma da parte del solo pubblico adulto.
La decisione del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 6144 del 10 luglio 2024, il Collegio rigetta il ricorso, evidenziando che il perno della normativa in materia di tutela dei minori nel mondo della comunicazione radiotelevisiva è l'
- Programmi gravemente nocivi, che sono vietati alla visione dei minori;
- Programmi potenzialmente nocivi, i quali possono recare pregiudizio ai minori e che sono vietati agli infraquattordicenni. Tali programmi possono quindi essere trasmessi solo in una determinata fascia oraria.
Il caso in esame rientra proprio nella seconda fattispecie, posto che la pericolosità di un programma per i minori deve essere valutata con riguardo alle immagini trasmesse in rapporto alla fascia oraria di trasmissione. Peraltro, tale valutazione deve tener conto di concetti quali:
- La possibilità di nuocere;
- Lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- Diversi concetti che vengono riempiti di contenuto a seconda dell'evoluzione dei tempi e delle diverse sensibilità.
Con specifico riferimento al secondo punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che non esiste ancora una teoria sistematica e unitaria della psicologia dello sviluppo, concentrandosi allora su un interrogativo dirimente nel caso di specie:
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Può una immagine visionata per pochi secondi nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore? |
Ebbene, occorre in tal senso rilevare che sono diversi i fattori da tenere in considerazione, partendo dal presupposto che gran parte del comportamento umano si apprende in modo indiretto osservando le risposte date da un altro soggetto o modello che poi si cerca di imitare. In tale processo intervengono diversi fattori:
- L'attenzione;
- I processi di rappresentazione e memoria di ciò che è stato osservato e che poi dovrà essere replicato;
- La capacità di riproduzione motoria, perché non è detto che il soggetto dopo aver compreso come si esegue un comportamento poi sia in grado effettivamente di porlo in essere a livello motorio;
- Il rinforzo, fattore indispensabile.
Allora la risposta all'interrogativo di cui sopra va delineandosi:
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la risposta è NO. L'immagine visionata per pochi secondi può infatti incidere sullo sviluppo fisico, mentale o morale del minore solo se si prova che egli:
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Allora bene ha fatto il TAR a rimarcare la durata troppo corta della scena che ha escluso la ricorrenza degli estremi della lesività per l'equilibrio e la stabilità fisica dei minori.
Anche per quanto riguarda il bollino giallo, i Giudici hanno statuito che la RAI ha rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, essendo il contenuto adatto ad una fruizione familiare congiunta ed essendo stati i telespettatori preallertati sui contenuti non adatti ai minori non accompagnati proprio attraverso il bollino giallo intermittente.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 2014 la RAI – Radio Televisione Italiana s.p.a. ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:
- della delibera n. 69/14/CSP, adottata da AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con cui è stata irrogata la sanzione ammnistrativa pecuniaria di € 25.000,00 «per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2,lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177”, con riferimento alla diffusione di una puntata seriale del telefilm “Castle”, trasmessa in data 5ottobre 2013 su RAIDUE alle ore 21:05»;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale; e, in particolare:
- della risoluzione n. 1/13 del 17 dicembre 2013, del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori;
- della nota prot. n. 11113 del 19 febbraio 2014, con cui il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso ad AGCOM la predetta risoluzione;
- della nota dell’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media del 20 marzo 2014;
- della nota della Direzione Servizi Media di AGCOM n. cont. 14/14/DISM del 24 marzo 2014, di avvio del procedimento n. 2567/SM/MB.
2. Di seguito le premesse in fatto:
- il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori (con nota prot. n. 11113 del 19 febbraio 2014 acquisita al prot. AGCOM n.8489 del 20 febbraio 2014) ha trasmesso ad AGCOM la Risoluzione n.1/13 del 17 dicembre 2013 conclusiva del procedimento prot. 122/13, comprensiva di allegati e supporto audiovisivo, riguardante il programma “Castle”;
- l’ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media in data 20 marzo 2014 ha accertato la trasmissione, in data 5 ottobre 2013 a partire dalle ore 21:05 da parte dell’emittente RAI2 di un episodio dal titolo “Colpevole o innocente” del telefilm “Castle” serie televisiva statunitense di genere poliziesco ambientata ai giorni nostri;
- con atto di contestazione n. 14/14/DISM, è stata contestata alla società RAI, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR);
- in particolare nell’atto di contestazione da ultimo citato si legge quanto segue: «RILEVATO che: - in data 5 ottobre 2013 a partire dalle ore 21:05 sull'emittente televisiva nazionale "Rai due" è stato trasmesso, in fascia oraria di televisione per tutti, un episodio dal titolo -Colpevole o innocente" del telefilm "Castle", serie televisiva statunitense di genere poliziesco ambientato ai giorni nostri; - l'episodio trasmesso presenta il sistema di segnaletica rappresentato da un simbolo visivo giallo intermittente che appare nei primi momenti di visione del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria; - l'episodio in parola contiene scene di violenza, tra le quali quella inserita proprio ad inizio dell'episodio che ritrae un cadavere di una donna, che mostra ferite aperte con sangue, appeso al soffitto con filo spinato; l'episodio presenta un alto livello di verosimiglianza, contenuti di estrema tensione e la scena, peraltro inserita a inizio film, è crudamente realistica e particolarmente impressionante; RITENUTO che la segnaletica adottata dall'emittente (bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all'inizio dell'episodio e dopo ogni interruzione pubblicitaria) non appare compatibile con i contenuti monitorati che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica rafforzato volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro)»;
- la RAI ha presentato memorie difensive in data 10 aprile 2014 - precisate in sede di audizione svolta in data 14 maggio 2014;
- all’esito del procedimento istruttorio, l’AGCOM ha adottato la delibera di ordinanza ingiunzione n. 69/14/CSP, del 17 luglio 2014;
- con tale delibera AGCOM ha ritenuto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. n.1/13 del 17 dicembre 2013 (procedimento prot. 122/13) e di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa del paragrafo 2.2 lett. b) e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; irrogando la sanzione pecuniaria complessiva pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.
3. Per una maggiore intellegibilità dei comportamenti stigmatizzati dall’Autorità si riportano i testi delle norme di cui si lamenta la violazione.
Il paragrafo 2.2 lett. b) del Codice di autoregolamentazione Media e Minori recita:
«[le Imprese televisive si impegnano a]: b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata».
Il paragrafo paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori recita:
«2.4 Film, fiction e spettacoli vari
Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare».
L’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (oggi abrogato ma applicabile ratione temporis) recita:
«Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni».
4. A sostegno dell’impugnativa avverso la delibera AGCOM n. 70/14/CSP la Rai formulava i seguenti motivi di ricorso:
I. Tardività della contestazione. Violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Si eccepiva la decadenza dell’Autorità dal potere sanzionatorio, per la violazione del termine per la conclusione del procedimento, con riferimento alla specifica fase di accertamento della violazione, asseritamente decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto (5 ottobre 2013), da rispettare per la notificazione della contestazione.
II. Violazione dei paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori.
Si sosteneva che la trasmissione del telefilm è avvenuta mediante segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente: visione consigliata a minori solo se accompagnati da adulti), diffusa all’inizio del programma e dopo ogni interruzione pubblicitaria; comunque assumendosi l’inidoneità del filmato a procurare un pregiudizio allo sviluppo psico-fisico dei minori.
III. Violazione, erronea e falsa interpretazione e/o applicazione dei paragrafi nn. 2.2 e2.4 del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’art.34, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005. Carenza di presupposti per l’irrogazione della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità manifesta.
Si sosteneva che l’Autorità, nel ricostruire le scene del film oggetto di contestazione, non avrebbe operato una corretta contestualizzazione rispetto ad una pluralità di parametri che, ove attentamente considerati, avrebbero escluso l’offensività del telefilm anche per un pubblico di minori.
IV. Travisamento dei fatti. Manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere.
Si sosteneva che la scena oggetto di attenzione da parte dell’Autorità (avente, peraltro, durata di tre soli secondi) è inidonea ad arrecare turbamento psichico nei minori.
5. AGCOM e Ministero dello Sviluppo economico si sono costituiti nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con sentenza n. 12189/2022 il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera AGCOM impugnata.
6.1 Il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale si censurava la violazione del termine di novanta giorni dall’accertamento, da rispettare ai sensi dell’art. 14 della legge n 689 del 1981, per la contestazione formale degli addebiti, perché il termine per la tempestiva contestazione decorre dalla data dell’accertamento dell’illecito e non da quella della sua commissione (giorno della trasmissione del telefilm).
6.2 Con riferimento alle altre censure, dopo aver analizzato la normazione primaria e il Codice di Autoregolamentazione Media e Minori, il Tar ha ritenuto che:
- l’episodio di “Castle” presentava gli avvertimenti di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4 cit., essenziali per permettere il corretto svolgimento della funzione di vigilanza di competenza della famiglia – ponendo, quindi, mediante una corretta e completa informazione sulla natura delle scene programmate, in condizione di adempiere agli obblighi di tutela sulla stessa gravanti – e, pertanto, per tutelare adeguatamente il benessere dei telespettatori minorenni;
- il telefilm recava, infatti, la segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) in ordine alla preferibile visione del programma da parte di adulti (ed alla visibilità dello stesso anche da parte di minori, purché in presenza di adulti), evidenziata sia all’inizio della trasmissione, che in occasione della ripresa di essa, successivamente alle pause pubblicitarie;
- i contenuti stigmatizzati erano stati preceduti dalla doverosa informativa grafica in ordine alla preferibile fruizione del programma da parte di (solo) pubblico adulto;
- la durata particolarmente breve della scena (mostrata per tre secondi) consenta di escludere che ricorrano, come indicato nel gravato provvedimento, gli estremi di lesività per l’equilibrio e la stabilità fisica dei minori che abbiano assistito alla visione della puntata della serie “Castle”;
- il fondamento giustificativo dell’irrogata sanzione non dimostra adeguata rilevanza ai fini della emersione di una inosservanza degli obblighi sull’emittente gravante alla stregua della richiamata normazione primaria, nonché del pure citato Codice di Autoregolamentazione;
- l’Autorità non ha correttamente valutato, nel quadro di una complessiva disamina della vicenda, l’adeguatezza della segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) che ha preceduto ed accompagnato la messa in onda del telefilm, suscettibile di rendere edotta l’utenza televisiva in ordine alla elettiva destinazione della visione del programma ad un pubblico adulto (con consentita visibilità della stessa anche da parte di minori, purché in presenza di adulti).
7. Avverso la sentenza n. 12189/2022 del Tar per il Lazio ha proposto appello AGCOM per i motivi che saranno più avanti esaminati.
8. Si è costituita in giudizio la RAI chiedendo il rigetto dell’appello.
9. All’udienza del 13 giugno 2024 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di appello è rubricato: «Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa – Violazione e falsa applicazioni artt. 1, 2 e 105 c.p.a.».
Si sostiene che:
- la lettura della sentenza induce a ritenere che il TAR abbia del tutto omesso di considerare (e dunque di valutare) le difese dell’AGCOM;
- dopo aver riassunto le doglianze della RAI, la pronuncia, al punto 3, con riferimento alle difese dell’AGCOM afferma che «L’Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti in giudizio il 16 dicembre 2014, con memoria di mero stile»;
- il Tar si limita a richiamare unicamente la memoria “di mero stile” depositata nel 2014 per la costituzione in giudizio, omettendo, dunque, ogni riferimento alla memoria depositata nel 2022 che non viene, senza alcuna giustificazione, mai menzionata né tantomeno richiamata nei suoi contenuti difensivi;
- tale ulteriore memoria non è stata presa in esame dal Collegio giudicante, che si è pronunciato senza tenere conto delle ragioni dell'Amministrazione il cui diritto di difesa è stato, pertanto, palesemente leso;
- oltre a non menzionare la memoria, il Tar non ha esaminato le argomentazioni difensive con le quali, si dava conto della fondatezza delle ragioni che avevano indotto l’AGCOM a ritenere l’impiego del bollino giallo inadeguato ai contenuti monitorati e di conseguenza a sanzionare la società nonché delle ragioni a sostegno del rigetto del ricorso avversario;
- il Tar ha compiuto una autonoma ricostruzione del quadro normativo di riferimento senza esaminare gli argomenti difensivi dell’Autorità;
- anche laddove la sentenza ha respinto le censure di RAI in ordine alla tardività della contestazione e ha riconosciuto la competenza sanzionatoria di AGCOM rispetto alle violazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori, il Tar sembra essersi basato unicamente sull’esame della normativa e su precedenti pronunciamenti del giudice amministrativo e non già sulle argomentazioni difensive dell’Autorità che non vengono richiamate nemmeno in tal caso;
- l’omessa valutazione di una memoria difensiva ritualmente depositata rappresenta una piana violazione dei principi fondamentali di “effettività” della giurisdizione amministrativa e del “giusto processo” sanciti, negli articoli 1 e 2 del Codice del processo amministrativo;
- tale violazione realizza una lesione del primario diritto di difesa in giudizio della parte processuale inficiando la sentenza con le conseguenze di cui all’art. 105, comma 1, c.p.a.;
- si tratta di uno dei casi tipici in cui va disposto, in deroga al principio devolutivo dell’appello, il rinvio della causa al giudice di primo grado;
- sussistono i presupposti per l’annullamento della sentenza gravata con remissione della causa al giudice di primo grado in ragione della lesione del diritto di difesa dovuta all’omessa considerazione, da parte del primo Giudice, della memoria difensiva depositata dall’Avvocatura in vista dell’udienza di merito del 23 settembre 2022 (neppure richiamata) e delle ragioni a sostegno della correttezza del provvedimento sanzionatorio.
1.1 Il motivo è infondato.
L’AGCOM e il Ministero adducono a sostegno della propria tesi due circostanze: a) il fatto che la pronuncia, al punto 3, con riferimento alle difese dell’AGCOM afferma che «L’Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti in giudizio il 16 dicembre 2014, con memoria di mero stile»; e b) che testo della sentenza sarebbe priva di ogni riferimento alla memoria depositata nel 2022.
Effettivamente l’odierna parte appellante in primo grado ha prodotto due scritti difensivi: un atto di costituzione (depositato il 16/12/2014) della consistenza di un unico solo contenente unicamente gli estremi identificativi della controversia e una memoria (depositata il 12/9/2022) ben più articolata (34 pagine) nella quale la difesa erariale prende posizione su ciascuno dei quattro motivi di ricorso proposti in primo grado.
Certamente il giudice di primo grado ha correttamente registrato il fatto che la costituzione sia avvenuta con una memoria meramente formale. Si trattava di un modello prestampato che, ad esempio, riportava la scritta «si costituisce in giudizio per resistere/aderire al ricorso notificato» e la parola «aderire» era stata barrata a penna.
Ma dalla registrazione di un fatto oggettivo non si possono ricavare le conseguenze che la difesa di parte appellante deduce ovvero che il primo giudice non abbia in alcun modo esaminato la memoria vera propria depositata il 12/9/2022.
Con una formula (a propria volta) di stile il Tar si è limitato a fotografare le modalità attraverso le quali le parti si erano costituite. Ma tale frase non può essere interpretata nel senso che il giudice ha voluto dire che non c’era stata alcun’altra attività difensiva.
Alcuni indici dimostrano che il Tar primo giudice ha ben considerato gli argomenti proposti con la seconda memoria. Ad esempio il Tar ha aderito alla tesi che la difesa erariale aveva prospettato per affermare l’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla tardività della contestazione (di questo aspetto l’atto impugnato non parla: vien meno lo spunto, pur prospettato nel motivo di appello secondo il quale il Tar avrebbe ripreso le motivazioni dell’atto impugnato e non della difesa). Il Tar cita (ancorché con estremi diversi) lo stesso orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa erariale sul punto in discussione.
Il primo giudice ha esaminato, con un apprezzabile sforzo di sinteticità, tutti gli argomenti che militavano a favore della legittimità degli atti impugnati ritraendoli dagli atti che tali argomenti facevano emergere: gli scritti difensivi che a loro volta mettevano in luce i passaggi rilevanti degli atti impugnati. Ad esempio il Tar riflette molto sulla nozione di sviluppo psico-fisico del minore dopo aver richiamato le norme del TUSMAR e analoga riflessione è contenuta nella memoria della difesa erariale (ancorché gli esiti siano stati differenti rispetto al caso di specie).
Peraltro non esiste un obbligo, per il giudice, di citare analiticamente tutti gli scritti difensivi. Come chiarito da Cons. Stato, sez. IV , 22/09/2014, n. 4763 in base al principio generale di cui all'art. 3 comma 2, c.p.a., per il quale il processo amministrativo deve essere informato al principio generale di sinteticità degli atti cui sono tenuti sia il giudice che le parti, è inconferente, sul piano formale, la non espressa menzione nella sentenza di tutti i singoli scritti difensivi e l'analitica indicazione di tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti, atteso che il loro mancato o incompleto richiamo non sta a significare che gli stessi non sono stati presi puntualmente in esame e di essi non si è tenuto il conto che meritavano.
Come chiarito da Cons Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2018 n. 11, la lesione del diritto di difesa fa riferimento ad un vizio funzionale del contraddittorio, che si traduce nella menomazione dei diritti di difesa di una parte, che ha preso parte al giudizio, perché nei suoi confronti il contraddittorio iniziale è stato regolarmente instaurato, ma, successivamente, nel corso dello svolgimento del giudizio, è stata privata di alcune necessarie garanzie difensive. Le ipotesi sono tipiche e presuppongono la violazione di norme che prevedono poteri o garanzie processuali strumentali al pieno esercizio del diritto di difesa. Ad esempio, seguendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa: a) la mancata concessione di un termine a difesa; b) l'omessa comunicazione della data dell'udienza; c) l'erronea fissazione dell'udienza durante il periodo feriale; d) la violazione dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. per aver il giudice posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio e non prospettata alle parti; e) la definizione del giudizio in forma semplificata senza il rispetto delle garanzie processuali prescritte dall'art. 60 cod. proc. amm.; f) la sentenza pronunciata senza che fosse dichiarata l'interruzione nonostante la morte del difensore.
Nella specie non esistono i presupposti perché si possa parlare di lesione del diritto alla difesa.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: «Erroneità, illogicità e contraddittorietà delle ragioni a sostegno dell’annullamento della delibera n. 69/14/CSP».
L’appellante sostiene che, nel merito, le motivazioni in base alle quali il Tar ha ritenuto insussistente la violazione accertata dall’AGCOM sono del tutto erronee e illogiche, sia (i) con riferimento alle valutazioni svolte dal giudice in ordine alla nocività dei contenuti trasmessi per un pubblico di minori, volte a enfatizzare unicamente “il carattere isolato e particolarmente breve della scena” scena contestata, sia (ii) con riguardo all’apprezzamento dell’adeguatezza della segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) che ha preceduto ed accompagnato la messa in onda del film, ritenuta dal Tar “suscettibile di rendere edotta l’utenza televisiva in ordine alla preferibile fruizione del programma da parte di (solo) pubblico adulto”.
2.1 Sotto il primo profilo si lamenta: «Erroneità, illogicità e contraddittorietà delle valutazioni in ordine alla lesività per i minori dei contenuti trasmessi. Eccesso di potere giurisdizionale».
L’appellante sostiene che:
- ad avviso del Tar, la delibera dell’AGCOM presenterebbe un vizio motivazionale dovuto alla circostanza che «il fondamento giustificativo dell’irrogata sanzione non dimostra adeguata rilevanza ai fini della emersione di una inosservanza degli obblighi sull’emittente gravante alla stregua della richiamata normazione primaria, nonché del pure citato Codice di autoregolamentazione» (punto 11 della sentenza);
- rileverebbe, in particolare, «la durata particolarmente breve della scena (tre secondi)» che, secondo il Tar, consentirebbe di escludere che ricorrano, come indicato nel gravato provvedimento, gli estremi di lesività per l’equilibrio e la stabilità fisica dei minori che abbiano assistito alla visione della puntata della serie “Castle”;
- tale considerazione è del tutto errata e irragionevole nonché basata su un iter argomentativo illogico e per certi versi contraddittorio;
- l’Autorità nelle motivazioni del provvedimento, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali il sistema di segnaletica adottato - bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all’inizio dell’episodio e dopo ogni interruzione pubblicitaria - non fosse compatibile con i contenuti monitorati, diffusamente soffermandosi sulle caratteristiche dell’episodio che avrebbero dovuto condurre la RAI a considerare il programma, trasmesso in prima serata, come prevalentemente destinato ad un pubblico adulto (paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori) e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, e dunque ad adottare la segnaletica prescritta per tali fattispecie;
- come emerge dal disposto dell’art. 34, comma 2, del TUSMAR vigente ratione temporis, la messa in onda di programmi nocivi per i minori può intendersi suscettibile di deroga solo ed esclusivamente se la scelta dell’ora di trasmissione (fascia oraria 23,00- 7,00) o altro accorgimento tecnico (segnatamente la segnaletica iconografica) consentano di escludere che i minori che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
- la valutazione della pericolosità (o meno) di un programma per i minori deve essere effettuata in concreto in base al tipo di immagini trasmesse e rapportata alla fascia oraria di trasmissione;
- l’idoneità pregiudizievole del programma per gli specifici interessi dei minori deriva dalla considerazione congiunta di una serie di elementi chiaramente individuati nel provvedimento sanzionatorio;
- l’episodio oggetto di contestazione, appartenente a una serie di genere poliziesco ambientata ai giorni nostri, conteneva scene di violenza, tra le quali, in particolare, quella inserita proprio ad inizio dell’episodio che ritrae un cadavere di una donna, appesa al soffitto con filo spinato, che mostra ferite aperte con sangue (una goccia di sangue cade sulla guancia della persona che entra nella stanza e che scopre il cadavere appeso);
- l’Autorità ha considerato, in particolare che «[l] episodio presenta un alto livello di verosimiglianza, contenuti di estrema tensione e la scena, peraltro inserita a inizio film, e quindi non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità, è crudamente realistica e particolarmente impressionante», e ha altresì tenuto conto «sia dell’orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro)» (delibera n. 69/14/CSP, p. 6);
- dalla lettura del provvedimento emerge, dunque, la palese insussistenza del vizio motivazionale rilevato dal giudice di prime cure, avendo l’AGCOM tenuto conto di una pluralità di parametri tutti rilevanti e idonei a sorreggere la correttezza delle conclusioni in ordine alla necessità che siffatti contenuti «avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte»;
- le valutazioni contenute nella delibera per cui è causa si fondano tanto sull’apprezzamento di singole sequenze (presenza di scene di violenza di carattere realistico e fortemente impressionante), tanto sulla considerazione dei caratteri propri dell’episodio nel suo complesso (alto livello di verosimiglianza, contenuti di estrema tensione), tenuto conto dell’orario di trasmissione (in prima serata);
- nel caso di specie, la scena violenta, crudamente realistica, di estrema tensione e nociva per un pubblico di minorenni, irrompe sullo schermo a inizio film, prima di qualsiasi narrazione e sequenza che avrebbero potuto introdurla e aumentarne il grado di intellegibilità, consentendo agli adulti davanti allo schermo di decidere di bloccarne la visione ai minori. Di conseguenza si è realizzato quell’effetto “sorpresa” suscettibile di reificare un concreto rischio di esposizione dei minori a contenuti di particolare impatto emotivo significativamente differenti da quelli immaginati e “suggeriti” dalla segnaletica gialla utilizzata dall’emittente;
- i telespettatori minorenni sono stati esposti a un pregiudizio non fronteggiabile tempestivamente dalla famiglia;
- la specifica scena descritta nel provvedimento dell’AGCOM è risultata nociva anche alla luce delle caratteristiche che la sostanziano essendo caratterizzata (come del resto l’intero episodio) da un elevato livello di verosimiglianza che non favorisce il distacco emotivo del telespettatore da quanto rappresentato rendendo le scene di violenza non agevolmente decodificabili;
- tale scena, caratterizzata anche da un elevato livello di verosimiglianza, non è equiparabile a quelle contenute nei film quali “Harry Potter” o nei cartoni animati che hanno come protagonisti orchi, streghe, lupi cattivi etc., e che dunque presentano caratteristiche e livelli di inverosimiglianza tali da renderle maggiormente decodificabili da un pubblico di minori, inserendosi peraltro all’interno di contesti diegetici improntati alla magia e alla finzione, che favoriscono il distacco emotivo da quanto rappresentato;
- gli altri argomenti “di contesto”, fatti valere in primo grado dalla RAI e legati alla notorietà e ai valori positivi veicolati dalla serie non consentono di minimizzare la portata lesiva del programma;
- parimenti, la messa in onda su altre reti RAI di programmi adatti alla fruizione da parte di minori o a una fruizione familiare congiunta non esonerava la RAI dall’utilizzo della corretta segnaletica in relazione all’episodio in discussione;
- l’emittente, nel valutare il grado di adeguatezza di ogni singolo episodio alla visione da parte del pubblico dei minori, è tenuta a vagliarne ogni parte al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie e non può limitarsi ad una valutazione superficiale di insieme che non tiene conto dei particolari contenuti di violenza rappresentati in singole sequenze (Delibera AGCOM n. 20/08/CSP);
- il Consiglio di Stato ha chiarito che il valore morale del messaggio complessivamente veicolato dalla trasmissione è un elemento inidoneo a rendere lecita l’irradiazione di scene suscettibili di pregiudicare il benessere del minorenne (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 14 aprile 2020, n. 2418);
- tale elemento non può essere ritenuto sufficiente a giustificare la mancata adozione di idonei sistemi di segnaletica che avrebbero dovuto nella specie evidenziare, alla luce dei contenuti particolarmente forti rilevati, che l’episodio era prevalentemente destinato a un pubblico adulto e dunque non adatto alla visione familiare congiunta (come suggerisce, invece, il “bollino giallo” utilizzato dall’emittente);
- nel caso di specie non è solo rilevante la presunta bontà e i valori dei messaggi veicolati dall’intera serie poliziesca, quanto piuttosto l’analisi del contenuto della singola puntata contestata, andata in onda il 5 ottobre 2013 dal titolo “Colpevole o innocente” che, per le ragioni sopra esposte, è risultata in violazione delle norme poste a tutela dei minori con riferimento al sistema di segnaletica utilizzato non significativamente rafforzato: l’episodio censurato, per le scene di violenza contenute non poteva ritenersi idoneo alla visione da parte degli spettatori più piccoli e, dunque, la RAI avrebbe dovuto sconsigliarne la visione con la segnaletica rafforzata che le Imprese televisive sono tenute ad adottare, ai sensi del paragrafo 2.4 del Codice TV e Minori quando “la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli”;
- la sentenza gravata in modo del tutto illogico e irragionevole, ha escluso la nocività del contenuto dando rilievo dirimente al mero dato della breve durata della scena contestata;
- il Tar, al punto 10 della sentenza, afferma: «10. Con riferimento al caso di specie, la valutazione dell’Autorità in ordine all’idoneità della scena a pregiudicare lo sviluppo del telespettatore minorenne risulta fondata: - sulla collocazione oraria della scena nell’ambito della fascia oraria della “televisione per tutti” (prima delle 22.30), - sulla rappresentazione realistica e dall’assenza di idonea argomentazione precedente alla scena che ne agevolasse la comprensibilità. In particolare, la scena per cui è controversia recherebbe immagini di violenza idonee a nuocere allo sviluppo psichico e morale dei telespettatori minorenni»;
- in questo passaggio, il giudice dà atto delle motivazioni contenute nel provvedimento e che hanno indotto l’AGCOM a ritenere nocivi i contenuti monitorati;
- tuttavia, in un successivo passaggio, senza confutare minimamente la correttezza e la rilevanza di tali valutazioni, il Tar entra nel merito dell’analisi del contenuto trasmesso dalla RAI per concludere, contraddittoriamente, «come la durata particolarmente breve della scena (tre secondi) consenta di escludere che ricorrano, come indicato nel gravato provvedimento, gli estremi di lesività per l’equilibrio e la stabilità fisica dei minori che abbiano assistito alla visione della puntata della serie “Castle”, della quale qui ne occupa»;
- al riguardo è agevole obiettare che la brevità della scena non ne elide in alcun modo la portata lesiva e dunque l’idoneità a pregiudicare il benessere del minorenne, ben potendo una sequenza, per quanto breve, rivelarsi particolarmente impressionante e idonea a turbare gli spettatori più piccoli;
- tanto più che nel caso di specie la scena, seppur isolata, irrompe sullo schermo a inizio film, prima di qualsiasi narrazione e sequenza che avrebbero potuto introdurla e aumentarne il grado di intellegibilità, ovvero permettere agli adulti davanti allo schermo di decidere se bloccarne la visione ai minori;
- di conseguenza, i telespettatori di minor età sono stati esposti a un pregiudizio non fronteggiabile tempestivamente dalla famiglia;
- non si può dubitare del fatto che la scena che irrompe a inizio episodio in cui appare un cadavere di donna appeso al soffitto con filo spinato, che mostra ferite aperte e con una goccia di sangue che cade sulla guancia del soggetto che entra nella stanza e scopre il cadavere appeso, sia – come osservato nel provvedimento gravato - “particolarmente impressionante” e “crudamente realistica”;
- è evidente l’idoneità di scene siffatte a turbare la sensibilità di minori e ad incidere negativamente nella loro sfera psico-fisica presentandosi di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori;
- né, in proposito, può rilevare quanto evidenziato dalla RAI nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e cioè che la scena fosse necessaria alla narrazione: è agevole, infatti, replicare che tale circostanza avrebbe ancor di più dovuto indurre l’emittente a segnalare l’episodio come destinato prevalentemente a un pubblico adulto;
- il film contestato è andato in onda alle ore 21:05, e quindi durante la fascia oraria della “Televisione per tutti” che, per definizione, ha un pubblico costituito anche da minori;
- scene di violenza nella fascia oraria di televisione per tutti in cui si presume la visione anche da parte di un pubblico minorenne e dunque meritevole di tutela rafforzata in quanto vulnerabile per il processo di maturazione ancora in atto, sono certamente idonee ad influire sul benessere del telespettatore minorenne;
- la pronuncia gravata, dando rilevo alla sola durata di una scena, non può inficiare la correttezza delle valutazioni dell’AGCOM che riposano sulla considerazione di una pluralità di elementi immotivatamente trascurati dal Tar, tutti idonei a dimostrare la correttezza ed esaustività delle motivazioni del provvedimento;
- la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese riconosciuto che la valutazione in ordine alla concreta lesività di un programma per lo sviluppo psicofisico dei minori – alla quale si collega la scelta della tipologia di segnalazione - è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’AGCOM non essendo sindacabile in sede giurisdizionale se non entro i consueti limiti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà (Cons. Stato 3729/2020 e 8893/2019);
- il Tar si è illegittimamente sostituito all’AGCOM nell’apprezzamento della nocività del contenuto;
- laddove il provvedimento sanzionatorio abbia ragionevolmente valutato l’idoneità delle immagini trasmesse a pregiudicare lo sviluppo del telespettatore minorenne, tenuto conto – come nel caso di specie – delle caratteristiche presentate, della collocazione oraria della rappresentazione realistica e dall’assenza di idonea argomentazione precedente alla scena che ne agevoli la comprensibilità, il provvedimento deve ritenersi immune da censure non potendosi addivenire in sede giurisdizionale ad una sostituzione del giudice all’Autorità nell’esercizio di valutazioni discrezionali ad essa riservata;
- ciò è tanto più vero se solo si consideri che, nel caso di specie, le valutazioni dell’Autorità si pongono del tutto in linea con quelle già effettuate da Comitato Media e Minori il quale – nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento delle violazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (paragrafo 6.2.) –con Risoluzione 1/13 del 17 dicembre 2013, già aveva reputato la segnaletica impiegata dall’emittente “inadeguata per le immagini e le situazioni impressionanti proposte” in quanto violente e cruente e poste in apertura di puntata e per tali ragioni ritenute “suscettibili di turbare i minori all’ascolto”;
- nel caso di specie, infatti, l’AGCOM ha avviato il provvedimento su segnalazione del Comitato Media e Minori e, all’esito dell’istruttoria, condividendo le valutazioni di quest’ultimo, ha accertato la violazione, da parte dell’odierna ricorrente, del paragrafo 2.2 lett. b), e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- tale ulteriore elemento, completamente obliterato dal Tar, rafforza il convincimento in ordine alla piena correttezza della decisione assunta dall’AGCOM.
2.2 Sotto il secondo profilo si lamenta: «Erroneità e illogicità delle valutazioni in ordine all’adeguatezza della segnaletica (bollino giallo intermittente) adottata dalla RAI in relazione all’episodio “Colpevole o innocente”».
L’appellante sostiene che:
- la sentenza gravata è errata per avere il Tar «escluso che i contenuti stigmatizzati non siano stati preceduti dalla doverosa informativa grafica in ordine alla preferibile fruizione del programma da parte di (solo) pubblico adulto»;
- secondo il Tar, l’Autorità nel provvedimento sanzionatorio, non avrebbe «correttamente valutato, nel quadro di una complessiva disamina della vicenda, l’adeguatezza della segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) che ha preceduto ed accompagnato la messa in onda del telefilm, suscettibile di rendere edotta l’utenza televisiva in ordine alla elettiva destinazione della visione del programma ad un pubblico adulto (con consentita visibilità della stessa anche da parte di minori, purché in presenza di adulti)»;
- ai sensi dell’art. 34, comma 2, del TUSMAR, le trasmissioni delle emittenti televisive non devono contenere «programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovino nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
- il comma 2 prosegue evidenziando che, qualora tali programmi (che presentano il carattere della nocività) siano trasmessi, «sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile»;
- le esimenti rispetto al divieto di contenuti nocivi sono pertanto chiaramente identificate, alternativamente, nell’ora di trasmissione o in accorgimenti tecnici tali da escludere che il minorenne assista al programma ritenuto nocivo;
- ne discende che la trasmissione del film in questione in fascia oraria serale e, segnatamente, in prima serata, rendendo concreto il pericolo della lesione allo sviluppo dei minori, imponeva l’adozione di idonei “accorgimenti tecnici” in relazione alla minore o maggiore adeguatezza della visione dei programmi da parte del pubblico dei minori;
-la ratio complessiva dell’art. 34 del TUSMAR è quella di tutelare lo sviluppo psico-fisico dei minori, anche durante la fascia oraria (dalle ore 19 alle ore 22,30) durante la quale, come si esprime il Codice di autoregolamentazione cit. (art. 2.2) il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto;
- il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, al punto 2.2, ha espressamente imposto alle imprese televisive di: a) dare esauriente e preventiva informazione […] relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto […]; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata […]; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni;
- il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori prevede, poi, con riferimento alla messa in onda di “Film, fiction e spettacoli vari” che «[l]e Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare»;
- come precisato dal Comitato Media e Minori nei “Principi di segnaletica ed avvertimenti” del 20 dicembre 2005, il sistema iconografico giallo segnala un “programma con visione anche da parte di un pubblico di minori se accompagnati dalla presenza di familiare adulto”, mentre il bollino rosso “segnala un programma sconsigliato a un pubblico di minori”;
- la segnaletica iconografica (gialla o rossa) deve essere prescelta a seconda del grado di potenziale nocumento del programma nei confronti del minore spettatore;
- la segnalazione mediante bollino giallo è idonea a identificare programmi adatti a una “fruizione familiare congiunta”; diversamente il bollino rosso è impiegato per programmi prevalentemente destinati a un pubblico adulto;
- nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il sistema di segnaletica “suscettibile di rendere edotta l’utenza televisiva in ordine alla elettiva destinazione della visione del programma ad un pubblico adulto” non poteva essere il bollino giallo utilizzato dalla RAI;
- se già ordinariamente la segnaletica prevista per programmi adatti alla fruizione familiare congiunta dovrebbe trovare impiego in un film di genere poliziesco, va da sé che laddove un episodio rientrante in tale tipologia di trasmissione contenga anche scene di particolare impatto emotivo e, dunque, inadatte ai minori, l’emittente debba tenerne conto, adottando la più rigorosa segnaletica volta a sconsigliarne la visione da parte dei minori;
- il Comitato Media e Minori, con la «Lettera a tutte le Emittenti sull’interpretazione della definizione di “programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta”» di dicembre 2010, aveva chiarito il significato dell’espressione “programmi adatti a una fruizione familiare congiunta” impiegata all’art. 2.2. del Codice di Autoregolamentazione, osservando che «anche secondo una corretta applicazione dei principi di legge, la fruizione familiare congiunta non può che riferirsi a quei programmi visionabili da tutti, adulti e minori congiuntamente, privi di specifiche controindicazioni per gli spettatori in età minorile anche se non classificabili tra quella programmazione rivolta specificatamente ai minori di cui all’ art. 3 del Codice, secondo quanto già indicato alla lettera a) della Delibera del Comitato “Principi di segnaletica e avvertimenti”»;
- l’AGCOM, nel caso di specie, ha correttamente sanzionato la RAI per la violazione del paragrafo 2.2 lett. b) e del paragrafo 2.4 del Codice autoregolamentazione tv e che obbligano le emittenti all’utilizzo di idonei sistemi di segnalazione in relazione alla minore o maggiore adeguatezza della visione dei programmi da parte del pubblico dei minori;
- l’AGCOM ha correttamente valutato l’adeguatezza della segnalazione iconografica impiegata dalla RAI, in linea con il dettato normativo e con le conclusioni raggiunte nella Risoluzione del Comitato Media e Minori;
- tale valutazione è stata compiuta “nel quadro di una complessiva disamina della vicenda” atteso che, come già evidenziato, l’AGCOM ha ritenuto il programma in questione non adatto alla visione da parte degli spettatori più piccoli non solo in ragione delle singole sequenze (contenenti scene di violenza di carattere realistico e fortemente impressionante), ma altresì in considerazione dei caratteri complessivi dell’episodio - appartenente a una serie poliziesca statunitense ambientata ai giorni nostri e caratterizzato da un alto livello di verosimiglianza e da contenuti di estrema tensione, nonché dell’orario di trasmissione (prima serata).
3. Il motivo è infondato.
3.1 La presente controversia si inscrive nel complesso tema della tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione radiotelevisiva.
Con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, il perno della normativa di riferimento è rappresentato dall’art. 34 del d.lgs. 31/07/2005, n. 177 recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (tale testo unico è stato poi abrogato dal d.lgs. 208/2021 che ha dato attuazione alla direttiva 2018/1808: l’articolo 37 del nuovo decreto legislativo ricalca, ampliandoli, i contenuti dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005).
Con riferimento allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, l’articolo 34 del d.lgs. 177/2005 opera una distinzione tra programmi gravemente nocivi e programmi potenzialmente nocivi.
Sotto un primo profilo, l’art. 34 (al comma 1) vieta le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, come ad esempio i programmi che contengano scene di violenza particolarmente brutale, le scene pornografiche e i film proibiti ai minori di diciotto anni (il divieto riguarda i c.d. servizi di media audiovisivi lineari, ovvero quei servizi che, gratuitamente o in abbonamento, trasmettono i programmi con una programmazione in sequenza dei vari contenuti che non può essere selezionata o modificata dallo spettatore; non si applica, invece, ai servizi di media audiovisivi a richiesta, non lineari, ai quali l’utente può accedere selezionando i contenuti da un “catalogo” di audiovisivi; in tal caso, i contenuti per adulti possono essere trasmessi a condizione che siano protetti da un sistema di blocco attraverso un apparato di identificazione e di protezione che assicuri che l’utente è adulto). Con delibera 52/13/CSP del 3 maggio 2013, l’AGCOM ha stabilito i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.
Diverso, invece, è il regime (art. 34, comma 2) riservato ai contenuti che possono arrecare pregiudizio (non grave) allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni e i film vietati ai minori di anni 14: tali programmi possono essere trasmessi solo in una determinata fascia oraria, ovvero mercé l’adozione di determinati accorgimenti.
Il caso di specie rientra pacificamente nella seconda tipologia.
Tale tipologia è presa in considerazione dal secondo comma del d.lgs. 177/2005 che così recita:
«Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile».
Il successivo comma 6 dello stesso articolo 34 recita:
«Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni».
Le norme rilevanti del Codice di autoregolamentazione TV e minori (paragrafo 2.2 e 2.4) sono stati riportati in narrativa.
In generale si può dire che il Codice di autoregolamentazione e, più in generale, l'impianto normativo recato dal d.lgs. n. 177/2005 (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intendono assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare prevalente protezione.
3.2 L’atto di appello critica le conclusioni raggiunte dal Tar sotto un duplice profilo: (i) con riferimento alle valutazioni svolte dal giudice in ordine alla nocività dei contenuti trasmessi per un pubblico di minori, (ii) con riguardo all’apprezzamento dell’adeguatezza della segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) che ha preceduto ed accompagnato la messa in onda del film.
3.2.1 Sotto il primo profilo va preliminarmente osservato (come correttamente sostenuto anche nell’atto di appello) che la valutazione della pericolosità (o meno) di un programma per i minori deve essere effettuata in concreto in base al tipo di immagini trasmesse e rapportata alla fascia oraria di trasmissione.
Tale valutazione deve essere operata, peraltro, in relazione a concetti quali (a) possibilità di nuocere e (b) sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ovvero a concetti che vengono riempiti di contenuto dalla evoluzione dei tempi e dalle diverse sensibilità.
3.2.1.1 La disciplina chiamata “Psicologia dello Sviluppo”, un tempo chiamata psicologia infantile o psicologia dell'età evolutiva, riassume i temi di fondo che riguardano le problematiche della crescita e della maturazione della persona umana. La Psicologia dello Sviluppo è una disciplina che, all'interno delle scienze psicologiche, si occupa dello studio delle continue modificazioni e cambiamenti che, a livello fisico, emotivo, affettivo, relazionale, cognitivo e comportamentale, si verificano nella persona umana, nelle diverse stagioni della vita.
Si suole distinguere tra “Sviluppo fisico” (riguarda la crescita fisica di ogni parte del corpo e i cambiamenti nello sviluppo motorio e sensoriale); “Sviluppo cognitivo” (riguarda cambiamenti che avvengono all’interno dei processi intellettuali legati al pensiero, all’apprendimento alla memoria al giudizio, al problem solving); “Sviluppo personale” (riguarda lo sviluppo del concetto di sé, dell’attaccamento della fiducia, delle emozioni); “Sviluppo sociale” (riguarda lo sviluppo delle relazioni interpersonali con i membri della famiglia, con i pari e con altri membri della comunità).
Diverse teorie si sono occupate dello sviluppo psicologico dell’individuo, ma non esiste una teoria sistematica e unitaria della psicologia dello sviluppo. Le teorie “comportamentistiche” ritengono che le influenze ambientali modellino il comportamento così da determinare la natura delle abilità che si sviluppano. Le teorie innatiste ritengono invece che il bambino si sviluppi in un determinato modo a causa della programmazione genetica. Le teorie organismiche ritengono che lo sviluppo risulti dall’interazione tra un organismo dotato di determinate competenze e particolari condizioni ambientali.
3.2.2 Nella specie non è in contestazione il fatto che la scena ritenuta pregiudizievole abbia una durata di pochi secondi.
Un interrogativo dirimente, nel caso che ci occupa, può essere così formulato: può una immagine visionata per pochi secondi nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore?
3.2.2.1 Nella psicologia dello sviluppo un ruolo importante hanno le teorie dell’apprendimento. Si può “apprendere facendo” e si può “apprendere osservando” ovvero “per imitazione”.
La teoria dell'apprendimento sociale sostiene che gran parte del comportamento umano si ottiene in modo indiretto osservando le risposte date da un altro soggetto o modello e poi cercando di imitarlo.
Gli esperimenti dimostrano che effettivamente i bambini ripetono molti dei comportamenti osservati. Ma, nella stessa misura, gli esperimenti dimostrano che sono tanti i fattori che intervengono a determinare l'efficacia dell'apprendimento imitativo: a. l'efficacia dell'apprendimento imitativo dipende in primo luogo dall'attenzione: la possibilità di apprendere attraverso l'osservazione dipende da quanto un soggetto presta attenzione al modello; b. in secondo luogo vi sono i processi di rappresentazione e memoria di ciò che è stato osservato e che dovrà essere espresso in un momento più lontano dal tempo: il comportamento del modello deve essere codificato, rappresentato simbolicamente, trattenuto in memoria per un certo tempo, fino a che non si diano le condizioni per essere esibito; c. il terzo fattore è la capacità di riproduzione motoria: un soggetto può osservare un comportamento, aver compreso come si esegue, ma potrebbe non essere capace di eseguirlo a livello motorio; assistere a delle partite di tennis o di basket non sarà sufficiente per essere in grado di giocare; d. quarto fattore indispensabile è il rinforzo: una persona sarà portata ad eseguire o inibire un certo comportamento appreso a seconda che preveda di essere ricompensata o punita in seguito a quella risposta.
3.2.3 Tornando all’interrogativo, si può ritenere che una immagine visionata per pochi secondi incida (nel nostro caso: negativamente) sullo sviluppo fisico, mentale o morale del minore solo se si riesce a dimostrare che il minore: a. sia totalmente passivo e riceva come una spugna; b. osservi con la massima attenzione la scena; c. ricordi nel tempo ciò che ha visto; d. abbia le capacità per riprodurre ciò che ha visto per pochi secondi; e. riceva degli incentivi a riprodurre quei comportamenti.
Si può ragionevolmente concludere che una immagine trasmessa e visionata per pochi secondi non abbia il potere di lasciare traccia di alcun tipo sullo sviluppo di un minore quale che sia l’approccio (non univoco) che si adotti per definire cosa sia lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.
3.2.3.1 Correttamente (differentemente da quanto sostenuto nel motivo di appello) il Tar ha rimarcato come la durata particolarmente breve della scena consenta di escludere che ricorrano gli estremi di lesività per l’equilibrio e la stabilità fisica dei minori.
3.2.3.2 L’appellante insiste nell’evidenziare i caratteri cruenti della scena evidenziandone i particolari più macabri. Ma si tratta di argomenti che non sono in grado di superare l’esimente rappresentata dalla esiguità del tempo della sua trasmissione. Se quei dettagli macabri avessero formato oggetto di un periodo molto più lungo o dell’intero telefilm avrebbe trovato spazio l’applicazione del primo comma dell’art. 34 del d.lgs. 177/2005 che, però, nella specie è esclusa per definizione dalla stessa Autorità.
3.2.3.3 L’appellante stigmatizza anche l’effetto sorpresa che la breve sequenza avrebbe negativamente ingenerato. A parte quanto già detto riguardo l’incapacità di una scena breve di produrre effetti rilevanti, si consideri che un effetto sorpresa può verificarsi anche durante una diretta televisiva (si pensi alla ripresa di lavori parlamentari durante i quali si scatena una rissa): nessuno pensa di vietare le dirette perché può accadere qualcosa di non consono al benessere dei minori (ma anche del pubblico in generale).
3.2.3.3 L’appellante sostiene che la valutazione in ordine alla concreta lesività di un programma per lo sviluppo psicofisico dei minori è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’AGCOM. Nella specie, le considerazioni prima esposte fanno emergere la palese illogicità della tesi secondo cui una immagine di brevissima durata possa compromettere lo sviluppo psicofisico dei minori.
3.2.3.4 Nel caso di specie la normativa applicabile in materia è stata pienamente rispettata dalla RAI per quel che concerne la selezione del programma da trasmettere, la fascia oraria in cui trasmetterlo e nella corretta selezione dell’avvertimento iconografico (bollino giallo intermittente) apposto come avvertimento che il contenuto del telefilm fosse riservato, esclusivamente, per la “fruizione familiare” o “congiunta”.
3.3 Non possono essere condivisi neanche gli argomenti sollevati da parte appellante con riguardo all’apprezzamento dell’adeguatezza della segnalazione iconografica (bollino giallo intermittente) che ha preceduto ed accompagnato la messa in onda del film.
La scena è stata considerata in sé isolandola dal contesto della serie. Ma proprio il contesto aveva portato l’emittente a scegliere di proporre la trasmissione per la fascia oraria “televisione per tutti”: si trattava di un prodotto inidoneo a causare qualsivoglia trauma ad un pubblico composto da minori, anzitutto se assistiti, come richiesto e consigliato, dagli adulti.
Nell’applicare le indicazioni contenute nei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori la RAI ha correttamente applicato i criteri che conducono a distinguere tra programmi televisivi “prevalentemente destinati ad un pubblico adulto” e programmi televisivi “adatti ad una fruizione familiare congiunta”.
Solo nel primo caso l’emittente è obbligata ad annunciare, tramite “sistemi di segnalazione iconografica” utilizzati ripetutamente sia prima dell’inizio della trasmissione, sia dopo ogni interruzione, le “informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione” in grado di comunicare alle famiglie che, a giudizio dell’emittente, “la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli”.
Il programma di cui si discute era da considerarsi adatto ad una fruizione familiare congiunta. E la RAI ha per tempo preallertato (tramite bollino giallo intermittente) gli spettatori sui contenuti non adatti a minori non accompagnati.
4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigattato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.