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16 luglio 2024
Può una scena violenta durata pochi secondi incidere sullo sviluppo dei piccoli telespettatori?

Al centro della bufera la RAI e la trasmissione di un episodio della serie TV “Castle” che è costato 25mila euro di multa inflitta da AGCOM. Il Consiglio di Stato esamina la fattispecie con particolare riferimento alla durata della scena visionata in prima serata e al fatto che fosse stata contrassegnata da bollino giallo intermittente, e non rosso.

di La Redazione

La sanzione alla RAI

La RAI chiedeva al TAR Lazio l'annullamento della delibera AGCOM con la quale era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25mila euro a causa della violazione di alcune disposizioni del Codice di autoregolamentazione Media e Minori con riferimento alla diffusione su Rai 2 di un episodio di una nota serie TV.
Nello specifico era accaduto che alle ore 21:05, dunque in una fascia oraria di televisione per tutti, veniva trasmesso sulla rete di cui sopra un episodio della serie TV “Castle” dall'impatto cruento nel senso che la scena iniziale, della durata di 3 secondi, ritraeva il cadavere di una donna appesa al soffitto con un filo spinato che mostrava ferite aperte con sangue del quale una goccia cadeva sul viso della persona che entrava nella stanza e scopriva il cadavere appeso.
Tutto ciò presentava il bollino giallo intermittente nei primi momenti di visione e appena dopo ogni interruzione pubblicitaria, e non quello rosso.
Ritenendo tale scena nociva per i minori, poiché caratterizzata da un elevato livello di verosimiglianza che non ha favorito un distacco emotivo da quanto rappresentato, anche per l'effetto “a sorpresa” delle immagini subito all'inizio dell'episodio, l'AGCOM irrogava la menzionata sanzione verso la RAI.

La posizione del TAR Lazio

Il TAR Lazio annullava la delibera dell'AGCOM, ritenendo che il telefilm avesse rispettato tutti gli accorgimenti essenziali per consentire il corretto svolgimento della funzione di vigilanza da parte della famiglia, recando la segnalazione iconografica appropriata (bollino giallo intermittente) e avendo una durata assai breve (soli 3 secondi), che da soli non possono pregiudicare l'equilibrio e la stabilità fisica dei minori.
L'AGCOM impugna la decisione sostanzialmente sotto due profili:

  • Il fatto che la breve durata della scena violenta non possa di per sé escludere gli estremi della lesività per l'equilibrio e la stabilità dei minori;
  • I contenuti non erano stati preceduti dalla doverosa informativa grafica relativa alla fruizione preferibile del programma da parte del solo pubblico adulto.

La decisione del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 6144 del 10 luglio 2024, il Collegio rigetta il ricorso, evidenziando che il perno della normativa in materia di tutela dei minori nel mondo della comunicazione radiotelevisiva è l'art. 34 D. Lgs. n. 177/2005, il quale opera una distinzione tra 

  • Programmi gravemente nocivi, che sono vietati alla visione dei minori;
  • Programmi potenzialmente nocivi, i quali possono recare pregiudizio ai minori e che sono vietati agli infraquattordicenni. Tali programmi possono quindi essere trasmessi solo in una determinata fascia oraria.

Il caso in esame rientra proprio nella seconda fattispecie, posto che la pericolosità di un programma per i minori deve essere valutata con riguardo alle immagini trasmesse in rapporto alla fascia oraria di trasmissione. Peraltro, tale valutazione deve tener conto di concetti quali:

  • La possibilità di nuocere;
  • Lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
  • Diversi concetti che vengono riempiti di contenuto a seconda dell'evoluzione dei tempi e delle diverse sensibilità.

Con specifico riferimento al secondo punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che non esiste ancora una teoria sistematica e unitaria della psicologia dello sviluppo, concentrandosi allora su un interrogativo dirimente nel caso di specie:

giurisprudenza

Può una immagine visionata per pochi secondi nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore?

Ebbene, occorre in tal senso rilevare che sono diversi i fattori da tenere in considerazione, partendo dal presupposto che gran parte del comportamento umano si apprende in modo indiretto osservando le risposte date da un altro soggetto o modello che poi si cerca di imitare. In tale processo intervengono diversi fattori:

  • L'attenzione;
  • I processi di rappresentazione e memoria di ciò che è stato osservato e che poi dovrà essere replicato;
  • La capacità di riproduzione motoria, perché non è detto che il soggetto dopo aver compreso come si esegue un comportamento poi sia in grado effettivamente di porlo in essere a livello motorio;
  • Il rinforzo, fattore indispensabile.

Allora la risposta all'interrogativo di cui sopra va delineandosi:

giurisprudenza

la risposta è NO. L'immagine visionata per pochi secondi può infatti incidere sullo sviluppo fisico, mentale o morale del minore solo se si prova che egli:

  • Sia totalmente passivo e riceva come una spugna;
  • Osservi con la massima attenzione la scena;
  • Ricordi nel tempo quello che ha visto;
  • Abbia la capacità di riprodurre quello che ha visto per pochi secondi;
  • Riceva degli incentivi per riprodurre quei comportamenti.

Allora bene ha fatto il TAR a rimarcare la durata troppo corta della scena che ha escluso la ricorrenza degli estremi della lesività per l'equilibrio e la stabilità fisica dei minori.
Anche per quanto riguarda il bollino giallo, i Giudici hanno statuito che la RAI ha rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, essendo il contenuto adatto ad una fruizione familiare congiunta ed essendo stati i telespettatori preallertati sui contenuti non adatti ai minori non accompagnati proprio attraverso il bollino giallo intermittente.

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