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5 giugno 2024
Niente sanzione per pubblicità del gioco d’azzardo se il messaggio nel sito web è meramente informativo
Non si può parlare di promozione di giochi online quando la pagina web si limita a predisporre un collegamento ipertestuale ad un sito che descrive le caratteristiche delle varie piattaforme digitali, ma che non svolge direttamente servizio di offerta di gioco.
di La Redazione
L'AGCM ha ingiunto ad Alfa s.r.l. il pagamento di una sanzione amministrativa per aver diffuso su internet messaggi considerati promozionali del gioco d'azzardo, in violazione dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018. Presentato ricorso da parte della società contro l'atto, il TAR Lazio lo ha rigettato.
 
La questione giunge così davanti al Consiglio di Stato. In tale sede, Alfa lamenta, tra varie censure, che il comportamento contestato non sarebbe sussumibile nella definizione di pubblicità indiretta ex art. 3, lett. d), delle linee guida (delibera AGCM n. 132/19/Cons del 18 aprile 2019), dato che mancherebbero alcuni elementi essenziali per poter definire la pagina web incriminata come avente tali caratteri. La pagina web incriminata, infatti, non conterrebbe alcuna promozione di giochi online con vincite in danaro, bensì un mero articolo informativo circa le piattaforme digitali reperibili in rete e sulle loro caratteristiche di affidabilità.
 
Con sentenza n. 4297 del 14 maggio 2024, la sezione Sesta accoglie l'appello ed annulla la delibera dell'AGCM.
 
Posto che l'ipotesi dell'autopromozione deve essere esclusa per il solo fatto che Alfa non offre servizi nel settore del gioco lecito con vincita in denaro, non può ritenersi che la società abbia posto in essere una forma di pubblicità diretta o indiretta e, quindi, vietata dalla norma. Essa, infatti, non ha fornito direttamente le informazioni sulle piattaforme online che offrono i servizi di gioco a pagamento, mentre il link ipertestuale presente sulla sua pagina ha consentito l'accesso ad un sito che, a sua volta, non offre il servizio di casino online, ma una dettagliata informativa sulle varie piattaforme di gioco. La pagina web in questione, quindi, si sostanzierebbe in un articolo informativo sulle piattaforme digitali reperibili in rete e sulle loro caratteristiche, piuttosto che in una forma di pubblicità.
 
Pur tenendo conto della sottile linea di demarcazione tra natura informativa e promozionale del messaggio, va ritenuto dirimente, al fine di escludere il carattere promozionale della condotta tenuta dalla società sanzionata, proprio il fatto che essa si è limitata a predisporre un collegamento ipertestuale (che costituisce il rinvio da un'unità informativa su supporto digitale ad un'altra) ad un sito web che ha descritto le caratteristiche delle varie piattaforme digitali, ma che non svolge direttamente servizio di offerta di gioco lecito a pagamento. In tal modo il c.d. “effetto sorpresa”, che la normativa applicata tende ad evidenziare, perde di significato, poiché chi accede al link ipertestuale è consapevole di ricercare informazioni sulle piattaforme online.
 
In altri termini, il c.d. “effetto sorpresa” è escluso dal fatto che, per accedere alle informazioni, non è sufficiente accedere alla pagina web di Alfa, ma è necessario un ulteriore “passaggio”, e cioè accedere al link ipertestuale presente su tale pagina web, e tale accesso è compiuto consapevolmente da chi intende ottenere tali informazioni.
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