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8 febbraio 2024
Pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023: il TAR Lazio conferma la multa da 175mila euro alla Rai

Non condivisibile la strategia editoriale sostenuta dalla Rai, la quale ha dichiarato di voler presentare ricorso al Consiglio di Stato.

La Redazione

Con sentenza n. 2255 del 6 febbraio 2024, il TAR Lazio conferma la sanzione da 175mila euro inflitta dall'AGCOM alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo2023.

Ma partiamo dal principio. L'AGCOM avviava un procedimento mirato ad accertare la natura commerciale della comunicazione e di telepromozione”, ossia «la presenza di uno scopo promozionale, di per sé incompatibile con finalità informative o d'intrattenimento».
Tale attività si concludeva con la delibera n. 125/23/CSP del 15 giugno 2023 in cui l'Autorità accertava e contestava che «su ‘RAI1', nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 dei programmi televisivi denominati ‘73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo' e ‘Sanremo Start', le reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del social network».
Ne conseguiva l'irrogazione di una sanzione superiore a 175mila euro.

La natura promozionale del messaggio è stata contestata dalla Rai, secondo la quale la scelta di eleggere Instagram a strumento di moltiplicazione del numero di telespettatori rispondeva ad un obiettivo squisitamente editoriale (l'ampliamento della platea degli spettatori) e privo di finalità, direttamente o indirettamente, commerciali.
Per la ricorrente, «la scelta di eleggere Instagram - e nessun altro social network - a strumento di moltiplicazione del numero di telespettatori, essendo il più efficace per raggiungere il target obiettivo degli spettatori 15-24enni, è stata avulsa da un fine (o da una ricaduta di carattere) pubblicitario, iscrivendosi, tale opzione, nel più generale obiettivo di aggiornare la missione di servizio pubblico nel nuovo contesto digitale, in particolare avvicinando il pubblico più anziano ai nuovi strumenti tecnologici, e abituandolo alle nuove modalità di fruizione del prodotto televisivo».

La strategia editoriale sostenuta della ricorrente non viene condivisa dal TAR, il quale afferma che essa «non può affatto ritenersi isolabile in un ambito editoriale e, quindi, disgiunta dall'effetto più immediato ed evidente che tale scelta ha, in effetti, determinato: ci si riferisce al notevole aumento degli ascolti, che nel caso del 73° Festival di Sanremo hanno superato gli 11 milioni con oltre il 66% di share (ossia il rapporto percentuale tra i telespettatori di un canale televisivo e il totale dei telespettatori che stanno guardando un qualsiasi altro canale)».
Non è dunque possibile non considerare che «l'implementazione del bacino degli spettatori (dichiarato obiettivo di carattere editoriale) abbia assicurato notevoli ricadute sia in favore dell'azienda pubblica, sia, ancora, della concessionaria Rai Pubblicità, sia, infine, dello stesso social Instagram».

Tale strategia, prosegue il TAR, «è stata assicurata dal ragionato e preventivo reclutamento – come ammesso dalla stessa ricorrente in audizione – di “testimonial provenienti dal mondo delle piattaforme social”: il riferimento è alla presenza, in qualità di conduttrice da affiancare al presentatore Amadeus, dell'influencer Chiara Ferragni, la quale – detto per inciso – vanta su Instagram circa 29 milioni di followers».

Dunque, è palese che la strategia in questione non avrebbe che potuto determinare un effettopromozionale (però mascherato al pubblico) che ha assicurato sia alla Rai che al social Instagram un'utilità vicendevole, naturalmente legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva.

Pertanto, conclude il Tribunale Amministrativo, «la mancata conclusione di un preventivo accordo commerciale – né tra il conduttore e co-conduttori e la società di gestione di Instagram; né tra l'azienda stessa e la società di gestione di Instagram – non può in alcun modo costituire, come sostenuto dalla ricorrente, una giustificazione (preventiva o postuma), in funzione di esimente, per contestare la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte di AGCOM».

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