
Svolgimento del processo
1. L’avv. (omissis) chiese al Tribunale di Bologna il pagamento dei propri compensi maturati per l’attività difensiva svolta a favore della (omissis) & c. s.n.c., in forza dello stabile rapporto professionale instaurato con il legale rappresentante (omissis), consistito in attività di recupero di crediti e di consulenza legale.
2. Con ordinanza del 30/8/2022, resa nel giudizio n. 13267/2022, il Tribunale di Bologna, ritenuta provata sia l’attività difensiva che l’attività stragiudiziale e corretto il calcolo del credito professionale preteso, come esposto dalla ricorrente nelle notule, condannò la società resistente al pagamento dei compensi, riconoscendo altresì gli interessi nella misura legale e a far data dalla liquidazione e al rimborso delle spese; escluse dalle spese di lite i compensi per la fase istruttoria.
3. Avverso questa ordinanza, l’avv. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi e depositando brevissima memoria con cui ha soltanto reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso; la (omissis) & c. s.n.c. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. (omissis) ha lamentato la violazione di legge dell’art. 1224, comma 1, del cod. civ. e degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 231/02, per avere il Tribunale disposto la liquidazione degli interessi con decorrenza dalla data della decisione anziché dalla data della costituzione in mora, cioè dalla richiesta stragiudiziale di pagamento come da lei richiesto.
1. Il primo motivo è fondato. Per orientamento ormai consolidato, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022, Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022, Sez. 6 - 2, n. 17122 del 2022, Sez. 2, Ordinanza n. 26748 del 2023, queste ultime non massimate): la liquidità del debito, infatti, non è condizione necessaria della costituzione in mora nel nostro ordinamento, non valendo il principio in illiquidis non fit mora, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (Cass. Sez. 6 - 3, n. 10599 del 22/04/2021).
2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per l’omessa motivazione sulla misura degli interessi liquidata al tasso legale anziché ex art. 5 del d.lgs. 231/02, come da lei esplicitamente richiesto.
2.1. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avvocata ha formulato la stessa censura avverso la misura degli interessi applicata dal Tribunale, ma prospettandola quale violazione degli articoli 1 e 5 del d.lgs. 231/02 o, comunque, dell’art. 1284, comma 4 del codice civile.
3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono fondati.
Per principio consolidato, alla stregua della formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 13858 del 2013, in motivazione): ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), costituiscono, infatti, «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, dovendosi intendere per «imprenditore, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione»; per l'art. 3 dello stesso decreto, quindi, «il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (Cass. Sez. 6 - 2, n. 28151 del 31/10/2019).
4. Infine, con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha censurato l’ordinanza per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. dell’art. 13 della legge 247/12 e dell’art. 4 del D.M. 55/2014 e della Tabella allegata al D.M. 55/2014 nella parte in cui non sono stati riconosciuti in suo favore i compensi per la c.d. fase istruttoria.
4.1. Anche questo motivo è fondato.
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, la trattazione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 28627 del 13/10/2023).
A ciò si aggiunga che l'articolo 4, co. 5, lett. c) del dm 55/2014 include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le sole richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande (Cass. Sez. 6 - 2, n. 4698 del 18/02/2019): la ricorrente ha dedotto di aver svolto queste attività che tuttavia non sono state valutate dal Tribunale che ha invece ritenuto di dover «prendere in considerazione» soltanto le fasi di studio, introduttive e decisoria.
5. Il ricorso è perciò accolto, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.