Questa la questione oggetto della risoluzione n. 40, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo a fronte della cessazione del rapporto di lavoro di tre dipendenti di una banca.
L'istante è una banca che afferma di aver raggiunto un accordo con tre dipendenti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base del quale, a fronte della cessazione del rapporto, essa si sarebbe obbligata a corrispondere delle somme a titolo di “incentivo all'esodo” e di generale transazione. Tali somme, prosegue l'istante, sono assoggettate a tassazione separata, fermo restando il concorso dei redditi alla formazione del reddito complessivo, ove ciò risulti più favorevole per il contribuente. Inoltre, la banca rammenta che ai sensi dell'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011, a partire dal 1° gennaio 2011 è prevista l'applicazione della tassazione ordinaria alla quota delle indennità erogate in occasione della cessazione di rapporti di lavoro che eccedono l'importo di 1 milione di euro.
Considerando che i dipendenti, al momento della corresponsione di tali somme, beneficiano del c.d. regime speciale per i lavoratori impatriati, la banca chiede se tale regime agevolativo possa applicarsi alle sopra citate indennità laddove esse concorrano alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione fino ad un importo che non supera 1 milione di euro, e se tale regime possa essere riconosciuto, per il tramite del sostituto di imposta, in via ordinaria, anche sugli importi che eccedono il milione.
L'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni richieste dall'istante con la risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024, inquadrando anzitutto il nodo della questione da risolvere:
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la possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo. |
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e la prassi in materia, l'Ente evidenzia che tra le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo.
Per tali redditi, la tassazione avviene in via provvisoria da parte del sostituto di imposta, poi l'imposta dovuta sarà oggetto di riliquidazione da parte del Fisco applicando l'aliquota media del quinquennio precedente ovvero facendo concorrere i redditi alla formazione di quello complessivo dell'anno di percezione, ove ciò risulti più favorevole per il contribuente.
Come ha chiarito poi la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione del regime speciale, oggetto di agevolazione sono i redditi di lavoro dipendenti prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo sulla base delle disposizioni contenute nel TUIR.
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Alla luce di ciò, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, compresi quelli cui l'imposta si applica separatamente ai sensi dell'art. 17 TUIR, tra cui le citate altre indennità e somme percepite una volta tanto legate alla cessazione del rapporto di lavoro. |
A questo punto, l'Agenzia evidenzia che se il contribuente intende beneficiare del regime speciale, allora può rivolgersi all'Ufficio territoriale competente dopo il ricevimento degli esiti della liquidazione dell'imposta. Previa verifica dei presupposti, l'Ente riliquiderà l'imposta dovuta facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
Con riferimento al caso in esame, le somme spettanti ai dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro sono soggette al regime della tassazione separata fino all'importo di un milione di euro e al regime della tassazione ordinaria per l'importo eccedente, quindi i dipendenti potranno seguire la procedura di cui sopra ed attivarsi dopo il ricevimento della comunicazione sugli esiti della liquidazione dell'imposta dovuta su tali somme.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate specifica che
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sull'importo che supera il milione di euro, la banca potrà operare le ritenute di imposta ai fini IRPEF, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale. |