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4 novembre 2024
Sì al regime “impatriati” per il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero

L'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 richiede solamente lo svolgimento oltre confine dell'attività lavorativa e il successivo trasferimento della residenza sul territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

di La Redazione

Il contribuente aveva lavorato all'estero, in regime di distacco, per poi far ritorno in Italia, ove aveva ottenuto un nuovo inquadramento presso la società italiana del medesimo Gruppo multinazionale e aveva stabilito la residenza fiscale.
Poiché il datore di lavoro non ha applicato il regime fiscale agevolato c.d. “impatriati”, il ricorrente ha formulato istanza di rimborso all'Erario, impugnando il diniego.

Si costituiva l'Ufficio che contestava il fatto che la disciplina agevolativa non trovava applicazione per i lavoratori distaccati, richiamando a tal proposito la circolare n. 17 del 2017. L'Ufficio richiamava anche la successiva risoluzione del 5 ottobre 2018, n. 76, con cui è stato chiarito che tale posizione restrittiva «non preclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa».

La CGT di I grado di Milano accoglieva il ricorso del contribuente conseguendone il gravame da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La controversia ha ad oggetto l'interpretazione della disciplina applicabile al particolare caso in cui il lavoratore dipendente abbia prestato la propria attività lavorativa in regime di distacco per poi rientrare in Italia.

Dopo aver ripercorso il contenuto dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, la CGT di II grado meneghina sostiene che «la normativa non ha disciplinato espressamente l'ipotesi del distacco, escludendola dall'agevolazione, tanto è vero che non sussiste nella norma alcun riferimento alla necessità di formalizzazione in Italia, al momento del rientro, di un nuovo contratto di lavoro e dunque dell'esigenza di una discontinuità formale del rapporto di lavoro».

Invero, l'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 null'altro pretende che lo svolgimento oltre confine dell'attività lavorativa e il successivo trasferimento della residenza sul territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

Pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa in regime di distacco non osta automaticamente al riconoscimento del diritto al regime fiscale agevolato c.d. “impatriati”.

Per questo motivi, la CGT di II grado della Lombardia rigetta l'appello con sentenza n. 2343 del 10 settembre 2024.

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