Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 febbraio 2025
Per i lavoratori autonomi impatriati vale anche il lavoro svolto all’estero alle dipendenze della stessa azienda

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 22/2025, con la quale si richiama il quadro normativo generale per poter usufruire del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.

di La Redazione

L'istante è una cittadina francese che dichiara di aver lavorato in Italia dal 2015 al 2018 per poi trasferire la sua residenza all'estero fino al 2024. A partire da tale anno, l'istante dichiara di essersi trasferita in Italia con la famiglia ma di continuare a lavorare per la stessa azienda di prima, non con un contratto di lavoro dipendente bensì con un contratto di consulenza, iniziando quindi un'attività di lavoro autonomo.
Per questa ragione, ora l'istante chiede se può beneficiare, a partire dall'anno di imposta 2024, del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 D. Lgs. n. 209/2023.

Con la risposta n. 22/2025, l'Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che il nuovo regime 

esempio

si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo di imposta 2024 e che riguarda solamente i redditi indicati dalla legge, che entro il limite annuo di 600mila euro concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo di imposta.

La base imponibile si riduce al 40% se

precisazione

  • Il lavoratore si trasferisce in Italia col figlio minore;
  • Nasce un figlio ovvero viene portata a termine un'adozione di minore di età durante il periodo di fruizione del nuovo regime.

Tale riduzione è concessa a condizione che nel corso del periodo di fruizione del regime, il figlio minore o il figlio adottato sia residente nel territorio italiano.

Ciò detto, l'Ente evidenzia che il nuovo regime si applica anche nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare attività lavorativa per lo stesso soggetto presso cui lavorava all'estero in precedenza, oppure in favore di un soggetto comunque appartenente allo stesso gruppo.

esempio

In tal caso, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero, che aumenta da 3 a 6 o 7 anni,quando, al rientro in Italia, il contribuente presti attività di lavoro per lo stesso soggetto per il quale lavorava all'estero.

Ciò significa allora che l'istante può beneficiare del nuovo regime agevolativo a decorrere dal periodo di imposta di rientro in Italia e per i 4 successivi, tenuto conto che dichiara di essere stata residente all'estero per almeno 6 anni.

Documenti correlati