È stata pubblicata in G.U. n. 303/2024 la Legge 13 dicembre 2024, n. 203.
Dopo l'approvazione in via definitiva al Senato, il DDL Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303/2024 e rubricato Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd.
Il provvedimento, in vigore dal 12 gennaio 2025, si compone di 34 articoli.
Di seguito le principali novità:
|
Sicurezza sul lavoro - l'art. 1 prevede una serie di modifiche al Semplificazioni ricorsi INAIL - all' art. 2 sono previste disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Sospensione della prestazione di cassa integrazione – viene riconosciuta all'art. 6 del Decreto la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all'INPS l'inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. Sospensione dei termini degli adempimenti per liberi professionisti – all' art. 7 viene estesa la possibilità per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. La disposizione prevede la sospensione di tali termini in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto, ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.
Somministrazione di lavoro – l'art. 10 prevede delle modifiche al D.Lgs. n. 81/2005 con semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro. Vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Attività stagionali – l'art. 11 amplia la definizione specificando che rientrano nella categoria quelle attività «organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative». Durata del periodo di prova - l'art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata della stessa stabilendo che, «fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi». Smart working – l'art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Regime forfettario nei contratti misti – all'art. 17 è prevista l'introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Apprendistato – viene introdotta la possibilità di trasformare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca in seguito al conseguimento della qualifica/diploma (art. 18). Dimissioni volontarie –l'art. 19 del Decreto stabilisce che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. È stato invece introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a comunicare all'Ispettorato del lavoro l'assenza per le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione. La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. In assenza di tali motivi il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e, di conseguenza, quest'ultimo non potrà fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria. Conciliazioni telematiche –viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro stabilendo all'art. 20 che tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi. Debiti contributivi – secondo l'art. 23, a partire dal 2025, INPS e INAIL potranno consentire il pagamento di debiti per contributi, premi e accessori non affidati agli agenti della riscossione fino a 60 rate mensili. |