Svolgimento del processo
Il tesserato L. R. T. ha proposto "Ricorso" per l'annullamento dell'assemblea elettiva dei tecnici della provincia de L. del 24 giugno 2024, "... con cui è stato eletto il tecnico che parteciperà all'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche federali, chiedendo altresì che venga convocata una nuova assemblea elettiva, alla quale dovranno essere invitati a partecipare i tecnici in regola con il tesseramento alla data del 24 giugno 2024 ...".
Deduceva che, dopo aver appreso della convocazione della suddetta assemblea, aveva rinnovato il proprio tesseramento da tecnico in data 14 giugno 2024 e che, nonostante si fosse presentato presso la sede del Comitato Regionale (omissis) per partecipare all'assemblea, munito del cartellino di tesseramento, della dichiarazione dell'attività svolta firmata dal Presidente della Polisportiva L. Rugby e del propr10 documento di riconoscimento, si vedeva rifiutare l'accesso in quanto, secondo il segretario del Comitato FIR (omissis), avrebbero potuto partecipare alla votazione soltanto i tecnici inclusi nell'elenco inviato dalla Federazione alla data del 7 giugno 2024 (come sarebbe stato confermato anche dal Vice Presidente FIR, raggiunto telefonicamente per ottenere chiarimenti, da parte del Presidente del Comitato regionale).
Il signor T. precisava, inoltre, di essere stato in possesso di tre deleghe (rilasciate dagli allenatori M. M., V. T. e G. S.), e che se gli fosse stato consentito di esprimere il proprio voto, unitamente a quello dei deleganti, la votazione avrebbe avuto un diverso esito (essendoci stato uno scarto di soli quattro voti tra l'eletto e il primo dei non eletti).
Al termine dell'assemblea egli formalizzava la propria riserva di 1. mpugnaz1.0ne.
Il reclamante ha, inoltre, evidenziato irregolarità nel conteggio delle schede, una delle quali non sarebbe stata consegnata, ma indebitamente conteggiata come "scheda bianca", con ciò determinandosi un errore tale da rendere nulla la votazione.
Concludeva chiedendo "... annullarsi, per i motivi sopra esposti, la decisione del 24 giugno 2024 dell'assemblea elettiva dei tecnici della provincia de L. con cui è stato eletto il tecnico che parteciperà all'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche federali; annullarsi tutti provvedimenti antecedenti e conseguenti e ordinarsi che sia riconvocata una nuova assemblea cui dovranno/potranno partecipare i tecnici tesserati alla data del 24 giugno 2024 (data in cui si è tenuta la precedente assemblea elettiva)".
Fissata con modalità telematiche l'udienza del 8 luglio 2024 e disposta la comunicazione degli atti alla Federazione Italiana Rugby e al Comitato Regionale (omissis) (in persona dei rispettivi Presidenti), nonché al Segretario Generale FIR, si costituivano l'Avv. F. S. per il ricorrente e l'Avv. Prof. G. V. per la Federazione, con memorie che venivano tempestivamente scambiate a cura della Segreteria della Corte.
Nel corso della udienza telematica l'Avv. S. ha illustrato le difese del reclamante, integrandone i motivi, evidenziando che il numero di tesserati indicati a verbale non corrisponde a quello dei pretesi votanti (per una differenza di 11 unità) e che la scheda registrata come "bianca" tale non potesse essere considerata, in quanto rinvenuta sul tavolo all'esito del conteggio.
Ha inoltre ribadito che il signor T. era regolarmente tesserato al momento del voto e che a tale data si sarebbe dovuto far riferimento per valutare la sua legittimazione a votare.
Per la FIR l'Avv. V. si è riportato a quanto dedotto in memoria, sottolineando la natura cogente dei termini e delle modalità di presentazione del reclamo, la cui violazione ne ha determinato la inammissibilità e/o irricevibilità.
Ha quindi contestato l'ammissibilità dei nuovi motivi unitamente all'affermazione secondo cui i voti portati dal signor T. sarebbero stati tali da superare la prova di "resistenza", in quanto - come risultante dal verbale della elezione - le deleghe in questione sono risultate viziate e non ricevibili.
Dal proprio canto il signor T. ha precisato di aver riservato l'impugnazione innanzi alla Procura Federale indotto in errore dal Presidente dell'Assemblea, ma di aver voluto comunque esprimere la chiara volontà sostanziale di impugnare la votazione, aggiungendo che le deleghe da egli presentate erano regolari, anche sotto il profilo formale, in quanto le modifiche di cui si è riferito nel verbale dell'assemblea sono state apportate dai rappresentanti delle società ai quali egli le aveva restituite, dopo aver appreso di non essere stato ammesso al voto.
Alle 17,10 il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento e la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio al termine della quale, alle ore 18,00, ripristinato il collegamento audio-video con tutti gli intervenuti, è stata data lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
In virtù del "principio della ragione più liquida" la Corte ritiene sufficiente a rendere ragione della decisione quanto segue.
In primo luogo, il ricorrente non ha ottemperato all'onere di notificare l'atto ai controinteressati, con ciò determinando la inammissibilità (sanzione prevista testualmente dal Regolamento Organico all'art. 40.9) del reclamo.
Il Collegio di Garanzia del CONI (Terza Sezione, 04.12.2014 n. 4) ha avuto modo di precisare che: "La comunicazione del ricorso al controinteressato assolve alla fondamentale funzione di garanzia del rispetto del principio del contraddittorio. Tale principio emerge con particolare evidenza nei giudizi in materia elettorale, nei quali la posizione di controinteressato viene assunta dal soggetto la regolarità della cui elezione costituisce oggetto di controversia".
In secondo luogo, poi, non risulta superata la c.d. "prova di resistenza", atteso che l'impugnazione non ha avuto ad oggetto, anche, il provvedimento di esclusione dei voti che, in ipotesi, sarebbero stati espressi in forza delle deleghe.
Il reclamante non ha espresso specifiche censure in merito, ragione per la quale anche qualora il (solo) signor T. fosse stato ammesso al voto, non altrettanto si sarebbe potuto considerare per le posizioni dei signori M. M., V. T. e G. S..
Le suesposte considerazioni, dunque, rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni emerse dalla lettura degli atti e dal dibattimento.
P.Q.M.
La Corte Federale di Appello,
ogni diversa istanza disattesa, dichiara inammissibile il reclamo.