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2 ottobre 2024
È legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova per mancata produzione del programma UEPE?
Il rigetto della richiesta di messa alla prova per mancata produzione del programma di trattamento o della richiesta di elaborazione all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è legittimo, in quanto tali documenti sono requisiti espressamente previsti dall'art. 464-bis c.p.p.. La loro assenza impedisce al giudice di valutare la fattibilità del percorso rieducativo dell'imputato.
di La Redazione
Il Tribunale condannava l'imputato per detenzione di droga ai fini di spaccio, con una pena condizionalmente sospesa e il ritiro della patente per un anno e mezzo.
La Corte d'Appello riformava parzialmente la decisione del Giudice di primo grado, revocando la sanzione accessoria del ritiro della patente ma confermava il resto della condanna.
L'imputato, avverso tale decisione, ricorre per cassazione, contestando la legittimità del diniego della messa alla prova, sostenendo che il reato era stato riqualificato in una fattispecie che avrebbe consentito l'accesso all'istituto. 
La Corte di legittimità, con sentenza n. 36467/2024, nel rigettare il ricorso del ricorrente precisa che «È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen.», essendo il programma ovvero la richiesta del programma la dimostrazione della serietà dell'istanza.
Al fine di provare la serietà delle intenzioni dell'imputato, la Corte evidenzia l'importanza del richiedente di presentare istanza di messa alla prova corredata da richiesta all'UEPE e da espressa contestuale richiesta di derubricazione della contestazione, che consenta l'accesso all'istituto, accesso che sarebbe altrimenti precluso ratione poenae ovvero ratione materiae.
Nel caso di specie, invece, l'istanza di messa alla prova ex art. 168-bis c.p.p., previa riqualificazione, avanzata alle udienze è priva di allegazioni documentali
Pertanto, è corretta la decisione del Giudice del gravame.
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