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3 ottobre 2024
Riforma fiscale: in Gazzetta Ufficiale il Decreto di razionalizzazione delle imposte indirette e sulle successioni
Oggi entra in vigore il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato in G.U. n. 231, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».
di La Redazione
In G.U. n. 231 del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 139/2024 che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. n. 111/2023), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Il Provvedimento, entrato in vigore il 3 ottobre, si compone di 11 articoli, tra i quali si segnala:
  • l'articolo 1 che modifica le disposizioni sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni
  • l'articolo 2 che modifica le disposizioni concernenti l'imposta di registro

Tra le diverse modifiche si segnalano:

  • l'imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione mortis causa e per donazione, si applicherà anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, cui si applicherà quindi l'imposta;
  • quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata un'aliquota maggiore, senza considerare le franchigie, nel caso in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • ai fini della base imponibile, l'esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni: l'imposta non si applicherà, oltre che agli importi ordinariamente non soggetti a collazione ai sensi dell'art. 742 c.c. e alle donazioni di modico valore, alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell'art. 770, c. 2 c.c., ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare;
  • le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni:
  • una semplificazione delle dichiarazioni, con riferimento anche ai documenti allegati e all'invio telematico;
  • l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte del Fisco;
  • l'Amministrazione finanziaria, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale; viene eliminata la misura fissa degli interessi.

Tra le principali modifiche apportate dall'articolo 2 si segnala:

  • una semplificazione della registrazione degli atti, anche mediante l'uso della modalità telematica;
  • una semplificazione del versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della stessa da parte dei contribuenti.
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