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In argomento, si osserva che con la |
- a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal Codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche;
- ciò fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Persone fisiche | La circolare chiarisce che la novella non ha modificato il criterio di collegamento consistente nella configurazione della “residenza ai sensi del codice civile” nel territorio dello Stato, in relazione al quale restano validi i chiarimenti già forniti nella prassi dell'Agenzia e nella giurisprudenza di legittimità. |
La semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. | |
Per effetto dell'introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). | |
Per effetto delle modifiche introdotte, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del Codice civile così come il principio dell'alternatività dei diversi criteri. | |
Nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio il rapporto di coniugio o di unione civile), così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza). Anche la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente può assumere rilievo, nella misura in cui risulti da elementi certi. Non vanno poi tralasciate le condotte con le quali una persona manifesta, con atti concreti, la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano. | |
Società ed enti | Le novità introdotte attengono, in misura minore, alla residenza fiscale dei |
Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l'importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d'imposta. | |
Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell'amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l'oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, per quelli per cui l'esercizio non coincide con l'anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. | |
La circolare precisa che, come per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, gli eventuali conflitti di residenza tra Italia e Stati esteri sono risolti mediante l'applicazione delle tie breaker rules previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. |