Si tratta del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301/2023.
È stato pubblicato in G.U. n. 301/2023 il
Il provvedimento consta di 63 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
- Titolo I: disposizioni in materia di fiscalità internazionale
- Titolo II: recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizioni minima globale
- Titolo III: disposizioni per favorire la compliance in materia di disallineamenti da ibridi
- Titolo IV: disposizioni finanziarie.
Di seguito alcune delle disposizioni previste.
Residenza fiscale
Per le persone fisiche (art. 1) la modifica normativa sostituisce il c. 2 dell'art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
In merito alla residenza delle persone giuridiche (art. 2), viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche: il criterio della “sede legale”, il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”.
Lavoratori impatriati
L'art. 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere di una serie di condizioni.
Global minimum tax
Il Decreto recepisce la direttiva UE n. 2022/2523, seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
- un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.