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14 novembre 2024
Correttivo Cartabia civile: la nuova disciplina dell’udienza sostituita con note di trattazione scritta
Il correttivo del processo civile è intervenuto anche sulle modalità di svolgimento dell'udienza (udienza in presenza, udienza da remoto, trattazione scritta), che rappresenta un tema molto sentito dall'Avvocatura seppur con differenti prospettive.
di La Redazione
Quanto alla trattazione scritta – nella versione risultante dalla riforma Cartabia – l'art. 127-ter c.p.c. prevede che il giudice può sostituire l'udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione: il giudice in questo provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.
Nulla quaestio, invece, se la sostituzione dell'udienza con note è richiesta da tutte le parti costituite.
Oggi, dopo il correttivo:
- l'art. 127-ter c.p.c. chiarisce che «l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice»;
- l'art. 128 c.p.c. prescrive che «il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza [in cui si discute la causa] ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga». In questo caso, ex art. 127-ter ultimo comma c.p.c. il giudice «revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica» che potrà svolgersi anche con modalità da remoto;
L'udienza sostituite dal deposito di note scritte appare compatibile anche con il rito del lavoro quanto all'udienza di discussione.
Quid juris quando l'udienza di discussione della causa è sostituita dalle note di trattazione scritta che, però, possono essere depositate fino all'udienza?
Sul punto il correttivo è intervenuto aggiungendo all'art. 127-ter c.p.c. il comma in base al quale «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza».
Si tratta – come riconosce la Relazione illustrativa – di «una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l'impiego virtuoso della disposizione di cui all'art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite».
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