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5 dicembre 2024
Apprendistato professionalizzante: nessun obbligo di repêchage se l’apprendista non è idoneo alla mansione

Per le caratteristiche proprie dell'apprendistato professionalizzante, una volta riscontrata l'inidoneità fisica o psichica dell'apprendista alla specifica mansione oggetto del contratto, il datore di lavoro è legittimato a recedervi senza alcun obbligo di ricercare mansioni diverse e compatibili con lo stato di salute dell'apprendista.

di La Redazione

Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello accertava l'illegittimità del licenziamento intimato all'apprendista per inidoneità psichica alla mansione di capo treno. Nello specifico, tra le parti era stato stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante e la Corte d'Appello, a fondamento della sua decisione, aveva ritenuto violato l'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, condannandolo al pagamento della tutela indennitaria ex art. 3 D.Lgs. n. 23/2025.
Contro tale pronuncia propone ricorso per cassazione la società, lamentando che erroneamente i Giudici avessero ritenuto che a suo carico gravasse la prova dell'assolvimento del suddetto obbligo di repêchage, poiché nel contratto di apprendistato, in presenza di un'accertata impossibilità di svolgimento delle mansioni per le quali è stato concluso il contratto, viene meno la causa contrattuale, e quindi si è in presenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento che non attribuisce alcun onere in capo al datore di lavoro con riguardo alla ricerca di mansioni diverse e compatibili con lo stato di salute dell'apprendista.

Con la sentenza n. 30657 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione si muove nella stessa direzione oggetto del ricorso, accogliendo il motivo di cui sopra.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è infatti un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto alla formazione e all'occupazione dei giovani e, nello specifico, al conseguimento di una qualifica professionaleattraverso la formazione sul lavoroe l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. Al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro ha poi due possibilità: il licenziamento ad nutumexart. 2118 c.c. oppure l'assunzione dell'apprendista con un normale rapporto di lavoro, fermo restando che trovano comunque applicazione durante il periodo di apprendistato le normali tutele previste in caso di licenziamento illegittimo.
Con specifico riguardo all'apprendistato professionalizzante, poi, gli Ermellini rilevano che la qualificazione professionale si basa proprio sul profilo previsto nel settore di riferimento (nel caso concreto, il capo treno), di conseguenza l'apprendista non può essere adibito a una mansione che non sia quella, considerato che il suo obbligo formativo connota la causa propria del contratto, oltre al fatto che in caso di mancanza di formazione o di attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi del contratto, il datore di lavoro decade dalle agevolazioni contributive.

ildiritto

Appare quindi evidente che il datore di lavoro non può e non deve adibire l'apprendista ad altre mansioni diverse rispetto a quelle oggetto del contratto, quindi in caso di inidoneità fisica o psichica allo svolgimento della mansione al punto da impedire la formazione, viene meno l'oggetto del contratto e quindi il datore di lavoro è legittimato a recedervi senza che si configuri alcun obbligo di repêchage.

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