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20 dicembre 2024
Sport invernali: nessun obbligo di fattura per l’erogazione di corsi
Il Mef, con Decreto 22 novembre 2024, stabilisce che per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale non è più previsto l'obbligo di emettere fattura salvo espressa richiesta del cliente al momento dell'operazione.
di La Redazione
Un recente Decreto del Mef introduce una novità per gli sport invernali, come lo sci: non vige più l'obbligo di emettere fattura per l'erogazione di corsi, a meno che non sia il cliente a chiederla espressamente.
Ma entriamo meglio nel dettaglio.
Punto di partenza è il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972, introdotto con l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 133/2024 (Decreto Omnibus). Tale norma prevede che l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CIP, da parte di iscritti in appositi albi regionali o nazionali, sia soggetta all'aliquota IVA del cinque per cento, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
L'art. 22, primo comma, del Decreto n. 633 cit. stabilisce invece che, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonché che tale disposizione può essere estesa ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
È proprio sulla scorta di questi presupposti che il Mef ha emesso il Decreto 22 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 284/2024, stabilendo che, nel caso di prestazioni di servizi individuate dal numero 1-septies) cit., non è previsto l'obbligo di mettere fattura qualora il cliente non lo richieda espressamente entro il momento di effettuazione dell'operazione.
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