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20 gennaio 2025
Le modifiche della Legge di bilancio 2025 sull’accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale

Si tratta dei commi 167 e 168 dell'art. 1 L. n. 207/2024, a proposito dei quali l'INPS formula le prime istruzioni operative.

di La Redazione

Importanti novità sono state apportate dalla Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con riferimento all'accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale. I commi 167 e 168, nello specifico, vanno a revisionare gli atti con riguardo agli accertamenti da effettuare fino al 31 dicembre 2025, distinguendo a seconda che la persona sia affetta da patologia oncologica o meno, e a semplificare i procedimenti in vista dell'accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità.
Con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, l'INPS detta le prime istruzioni operative al riguardo.

Revisione sugli atti

Il comma 167 inserisce dopo il comma 3 dell'art. 33 D. Lgs. n. 62/2024 il comma 3-bis, il quale stabilisce quanto segue:

legislazione

«Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».

Persona con disabilità affetta da patologie oncologiche Posto che la disposizione si riferisce agli accertamenti sanitari effettuati prima del 1° gennaio 2025 sull'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto previsto, gli accertamenti di revisione vanno definiti sugli atti in ogni caso in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva.
Mentre l'attuale processo prevede l'invio all'interessato, in via preliminare, di una comunicazione contenente l'invito a trasmettere entro 40 giorni la documentazione utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario, dovendo quindi la Commissione procedere prima alla valutazione degli atti, il nuovo comma 3-bis fa salva la possibilità per gli interessati di richiedere la visita diretta. Ciò significa che entro lo stesso termine di 40 giorni, l'interessato può espressamente farne richiesta tramite PEC al Centro Medico Legale di competenza. Tuttavia, se non perviene tutta la documentazione sanitaria dell'interessato, la Commissione può comunque procedere alla definizione sugli atti in base ai documenti in suo possesso, qualora siano sufficienti per formulare il giudizio medico-legale.
Persona con disabilità affetta da patologie non oncologiche L'INPS ha già fornito indicazioni sulla possibilità che la revisione sia evitata in presenza di patologie cronico-degenerative, nonché limitata ai casi in cui sia prevedibile in concreto un miglioramento delle condizioni di salute.

Semplificazione del procedimento di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità

Il comma 168 prevede che

legislazione

«In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1,2,5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisionedelle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi».

In attuazione della nuova disposizione, l'INPS detta le seguenti istruzioni operative, partendo dal presupposto che prima di procedere alla convocazione di un assistito la cui posizione sia caricata in procedura “SIGAS”, occorre verificare se pende in capo all'interessato anche la calendarizzazione di una visita in procedura “CIC” o in procedura “VOA”.

In caso positivo:

precisazione

  • Se la lettera di convocazione a visita diretta non è ancora stata inviata, il relativo accertamento deve essere calendarizzato manualmente;
  • All'interessato va trasmessa apposita comunicazione di convocazione per l'accertamento contestuale;
  • Qualora invece la lettera di convocazione sia già stata inviata, detta comunicazione va comunque trasmessa attraverso la procedura “SIGAS” e se i tempi lo consentono va consegnato all'interessato analogo modulo informativo prima della visita.

In presenza, invece, di revisioni delle prestazioni già riconosciute e programmate si procede come segue:

precisazione

  • Occorre gestire contemporaneamente le due posizioni rispettando i tempi di scadenza di entrambe le revisioni;
  • In caso di adesione dell'interessato all'art. 29-ter D.L. n. 76/2020 occorre procedere alla redazione di due verbali sanitari distinti;
  • In caso di necessario accertamento con visita diretta, occorre procedere con una convocazione manuale, in composizione collegiale per l'ambito assistenziale e monocratica per quello previdenziale.

In caso di visita diretta, l'Istituto precisa che è opportuna una accurata anamnesi lavorativa in modo da supportare il giudizio medico-legale anche in caso di contestuale o successiva valutazione immediata di natura assistenziale.

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