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30 gennaio 2025
Nuovo regime per impatriati: c’è compatibilità con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risposta in commento, chiarendo che tali regimi sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

di La Redazione

Con la risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate si occupa dei diversi regimi agevolati offerti ai contribuenti che rientrano in Italia:

  • il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" ex D.Lgs. n. 209/2023
  • "incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero" previsto al D.Lgs. n. 78/2010

A tal proposito, a chiarito che tali regimi sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Il caso di specie riguarda un professionista cittadino italiano che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa in Spagna, ha deciso di rientrare in Italia per assumere un incarico accademico (professore associato) e avviare un'attività professionale (medico odontoiatra, con apertura partita IVA). Presentava interpello all'Agenzia delle Entrate per chiedere il corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti.

Per rispondere al quesito, il Fisco analizza la disciplina dei due regimi agevolati.

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati - Art. 5 Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Il nuovo regime sostituisce il regime speciale per lavoratori impatriati, vigente fino al 29 dicembre, disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023.

Il ''nuovo regime'' si applica a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi fermo restando che, se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.

In particolare, è stato disposto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare all'utilizzo di specifiche condizioni (art. 5, o. 1, D.Lgs. n. 209/2023). Tuttavia, la percentuale è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o nel caso in cui nel periodo di applicazione del nuovo regime nasca o venga adottato un minore.

Incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Art. 44 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

Tale incentivo è applicabile a docenti e ricercatori, residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un'attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 dell'art. 44 prevede che «ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».

Il regime agevolativo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

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