
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risposta in commento, chiarendo che tali regimi sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Con la
- il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" ex
D.Lgs. n. 209/2023 - "incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero" previsto al D.Lgs. n. 78/2010
A tal proposito, a chiarito che tali regimi sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Il caso di specie riguarda un professionista cittadino italiano che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa in Spagna, ha deciso di rientrare in Italia per assumere un incarico accademico (professore associato) e avviare un'attività professionale (medico odontoiatra, con apertura partita
Per rispondere al quesito, il Fisco analizza la disciplina dei due regimi agevolati.
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati - Art. 5 Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Il nuovo regime sostituisce il regime speciale per lavoratori impatriati, vigente fino al 29 dicembre, disciplinato dall'
Il ''nuovo regime'' si applica a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi fermo restando che, se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.
In particolare, è stato disposto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare all'utilizzo di specifiche condizioni (
Incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Art. 44 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
Tale incentivo è applicabile a docenti e ricercatori, residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un'attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1 dell'art. 44 prevede che «ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Il regime agevolativo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.