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12 febbraio 2025
Autista si rifiuta di compiere una manovra pericolosa imposta dal datore di lavoro: illegittima la sanzione disciplinare

Sussiste infatti un obbligo in capo al lavoratore di rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo impartito dal datore le cui conseguenze sarebbero altrimenti a lui imputabili.

di La Redazione

Il ricorrente è dipendente della società chiamata in causa da oltre 20 anni e riveste la carica di componente RSU. Egli decide di rivolgersi al Tribunale di Roma per impugnare la sanzione disciplinare a lui irrogata per essersi rifiutato di compiere una manovra vietata dal Codice della strada.
Nella specie era accaduto che il ricorrente si trovava alla guida dell’autobus e dinanzi ad una situazione pericolosa e violativa del Codice della strada che richiedeva un’inversione di marcia, egli si era rifiutato di compiere tale manovra, contattando il responsabile della centrale operativa e ricevendo assistenza prima dalla Polizia municipale, e poi dai colleghi fino al termine del servizio.
Per questa condotta, gli veniva inflitta una sanzione disciplinare consistente in 30 giorni di sospensione con congelamento degli aumenti retributivi per 6 mesi, sostenendo la società che la condotta dell’autista aveva causato gravi disagi ai passeggeri che si trovavano sul mezzo al momento dell’interruzione del servizio, oltre ai problemi organizzativi causati all’azienda per riattivare il servizio e ripristinare la regolarità del trasporto.

Con la sentenza n. 10773 del 28 ottobre 2024, il Tribunale di Roma dichiara illegittima la sanzione inflitta all’autista, rilevando come la manovra di inversione di marcia in esame era da eseguirsi su un tratto di strada a doppio senso di marcia, con segnaletica orizzontale di striscia continua e nei pressi di un attraverso pedonale e di una traversa con segnale di divieto di transito. Ora, tenuto conto che l’autobus aveva dimensioni inferiori agli 8 metri, è certo che detta manovra di inversione di marcia avrebbe comportato necessariamente l’oltrepassare la striscia continua che delimita la mezzeria della carreggiata, manovra che peraltro doveva essere compiuta in prossimità di una curva. Una manovra del genere, secondo il Tribunale, avrebbe violato gli articoli 40 e 154 c.d.s..

A questo punto, il rifiuto del lavoratore è assolutamente legittimo, essendo peraltro la Corte di Cassazione dello stesso avviso:

giurisprudenza

«qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità».

Al contrario, la giurisprudenza ha configurato un vero e proprio obbligo in capo al lavoratore di rifiutarsi di eseguire l’ordine illegittimo, le cui conseguenze sarebbero a lui imputabili.
Inoltre, deve riconoscersi anche la facoltà del lavoratore di astenersi dal compimento di attività pericolose anche per la sua salute e incolumità, e nel caso di specie la manovra era senza dubbio rischiosa sotto tale profilo, non solo per l’autista ma anche per i passeggeri trasportati e per gli altri utenti della strada.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale dichiara illegittima la sanzione disciplinare inflitta all’autista.

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