
Sussiste infatti un obbligo in capo al lavoratore di rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo impartito dal datore le cui conseguenze sarebbero altrimenti a lui imputabili.
Il ricorrente è dipendente della società chiamata in causa da oltre 20 anni e riveste la carica di componente RSU. Egli decide di rivolgersi al Tribunale di Roma per impugnare la sanzione disciplinare a lui irrogata per essersi rifiutato di compiere una manovra vietata dal Codice della strada.
Nella specie era accaduto che il ricorrente si trovava alla guida dell’autobus e dinanzi ad una situazione pericolosa e violativa del Codice della strada che richiedeva un’inversione di marcia, egli si era rifiutato di compiere tale manovra, contattando il responsabile della centrale operativa e ricevendo assistenza prima dalla Polizia municipale, e poi dai colleghi fino al termine del servizio.
Per questa condotta, gli veniva inflitta una sanzione disciplinare consistente in 30 giorni di sospensione con congelamento degli aumenti retributivi per 6 mesi, sostenendo la società che la condotta dell’autista aveva causato gravi disagi ai passeggeri che si trovavano sul mezzo al momento dell’interruzione del servizio, oltre ai problemi organizzativi causati all’azienda per riattivare il servizio e ripristinare la regolarità del trasporto.
Con la sentenza n. 10773 del 28 ottobre 2024, il Tribunale di Roma dichiara illegittima la sanzione inflitta all’autista, rilevando come la manovra di inversione di marcia in esame era da eseguirsi su un tratto di strada a doppio senso di marcia, con segnaletica orizzontale di striscia continua e nei pressi di un attraverso pedonale e di una traversa con segnale di divieto di transito. Ora, tenuto conto che l’autobus aveva dimensioni inferiori agli 8 metri, è certo che detta manovra di inversione di marcia avrebbe comportato necessariamente l’oltrepassare la striscia continua che delimita la mezzeria della carreggiata, manovra che peraltro doveva essere compiuta in prossimità di una curva. Una manovra del genere, secondo il Tribunale, avrebbe violato gli articoli 40 e 154 c.d.s..
A questo punto, il rifiuto del lavoratore è assolutamente legittimo, essendo peraltro la Corte di Cassazione dello stesso avviso:
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«qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità». |
Al contrario, la giurisprudenza ha configurato un vero e proprio obbligo in capo al lavoratore di rifiutarsi di eseguire l’ordine illegittimo, le cui conseguenze sarebbero a lui imputabili.
Inoltre, deve riconoscersi anche la facoltà del lavoratore di astenersi dal compimento di attività pericolose anche per la sua salute e incolumità, e nel caso di specie la manovra era senza dubbio rischiosa sotto tale profilo, non solo per l’autista ma anche per i passeggeri trasportati e per gli altri utenti della strada.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale dichiara illegittima la sanzione disciplinare inflitta all’autista.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di ricorso depositato il 16/12/2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società, premesso di esserne dipendente dal 1997 con mansioni di operatore di esercizio, parametro 183, del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, addetto presso il deposito di D. (PG), nonché di rivestire la carica di componente RSU della Direzione Regionale Umbria per il Sindacato USB, essendone un dirigente, impugnava la sanzione disciplinare di 30 giorni di sospensione, con congelamento degli aumenti retributivi per 6 mesi, irrogatagli il 19/10/2023.
A sostegno della domanda, esponeva di essersi rifiutato, in data 3/6/2023, di eseguire in autonomia, alla guida dell'autobus, una manovra mai prima eseguita di inversione di marcia in Viale della V., presso i G. di Via O., in T., in quanto pericolosa e violativa del Codice della Strada, contattando il responsabile della centrale operativa e ricevendo l'assistenza dapprima di agenti della Polizia Municipale e, successivamente, fino al termine del turno, di colleghi.
Contestava, pertanto, la legittimità della sanzione disciplinare, anche sotto il profilo della sua assoluta sproporzione, inflittagli in realtà per colpire la sua legittima azione di rappresentante sindacale, con la conseguenza che il suo carattere discriminatorio comportava il ricorrere, in giudizio, della agevolazione probatoria prevista dall'articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011.
In ogni caso, poi, censurava di illegittimità, per eventuale contrasto con la Carta costituzionale, l'articolo 44 comma 1, n. 3, del Regio Decreto n. 148/1931, che stabilisce, in taluni casi, la sanzione disciplinare della retrocessione - a lui applicata, con sostituzione in sospensione dal servizio - da intendersi demansionamento vietato dal disposto imperativo di cui agli articoli 2103 c.c. e 7 della Legge n. 300/1970.
Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: "previa eventuale rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità dell'art. 44 RD 148/31, accertare e dichiarare la Nullità/illegittimità/sproporzione/inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione per la durata di 30 giorni, con proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio per la durata di 6 mesi adottata in data 19.10.23, disponendone l'annullamento e/o la riduzione", con condanna alle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 10 Regio Decreto n. 148/1931, in ragione dell'omessa presentazione del reclamo gerarchico e, nel merito, contestando la dedotta discriminazione ed insistendo per la legittimità e proporzionatezza della sanzione applicata, in relazione ai gravi fatti contestati.
Disposta la sospensione del giudizio ed assegnato a parte ricorrente termine perentorio per la presentazione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'articolo 10 Regio Decreto n. 148/1931, il giudizio era riassunto con atto del 24/4/2024, non avendo il reclamo gerarchico avuto esito.
Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi.
Autorizzato il deposito di note scritte alle quali parte resistente allegava nuova documentazione, alla cui ammissibilità si opponeva, nel corso della odierna discussione, parte ricorrente - sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di Legittimità.
Invero, "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
3. La società resistente ha irrogato all'autista la sanzione disciplinare impugnata in ragione del seguente addebito, formulato con lettera di contestazione, corretta nella data dopo l'iniziale refuso, dell'11/8/2023:
"Lei, operatore di esercizio alle dipendenze della scrivente società, con residenza di servizio T., in data 3/6/2023, comandato sul turno (omissis) dalle ore 13:52 alle ore 20:09:
1. in violazione delle norme di legge e contrattuali meglio richiamate in premessa, giunto al capolinea dei G. O. di T., alla guida dell'autobus Matr. XXX, dalle ore 14 alle ore 14.50 circa si è rifiutato di proseguire il Suo turno ed ha conseguentemente interrotto il servizio di trasporto pubblico locale fornito dalla linea E, asserendo la richiosità e pericolosità della manovra di inversione ivi prevista, nonostante l'ausilio della segnaletica stradale "MANOVRA BUS" all'uopo apposta dalla Polizia di T. e sebbene la navetta bus da Lei condotta fosse dotata di sensori di parcheggio e telecamera posteriore;
2. con la condotta descritta al punto 1 che precede, Lei ha causato notevoli disagi ai passeggeri che si trovavano sull'autobus al momento dell'interruzione del servizio e ha arrecato problema organizzativi all'azienda che, per garantire la riattivazione del servizio da Lei interrotto e ripristinare la regolarità del trasporto, ha dovuto fare intervenire un conducente ausiliario, l'addetto all'esercizio, per coadiuvarla nella manovra di inversione alla fermata dei giardini di O. di T. per tutto il suo turno di servizio fino al termine dello stesso alle ore 20.09".
3.1 Non v'è in atti contestazione sul rifiuto, da parte del di eseguire quel giorno la manovra di inversione di marcia da solo, ammettendo egli di avere contattato il responsabile della centrale operativa e ricevuto aiuto, dapprima, dagli agenti della Polizia Municipale e, successivamente, da un collega, per tutto il turno.
La condotta del lavoratore può, pertanto, ritenersi provata, perché non contestata.
3.2 Ciò che la parte ricorrente con veemenza contesta è la legittimità del proprio rifiuto, poiché la manovra prevista da si poneva in palese violazione delle norme del Codice della Strada.
Il testo unico, approvato con D.Lgs. n. 285/1982, prevede, all'articolo 40, commi 3 e 8, che "3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata" e "8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua".
L'articolo 154, comma 6, poi, stabilisce che "6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi".
Giova precisare come sia improprio il richiamo effettuato da parte resistente al comma 1 del medesimo articolo 154, che disciplina le corrette modalità per effettuare manovre di cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre ("1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione"), posto che il successivo comma 6 vieta in ogni caso le manovre di inversione di marcia in prossimità delle curve.
Piuttosto, la violazione dell'articolo 154, comma 6, è espressamente punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (articolo 154, comma 7, Codice della Strada).
Non v'è dubbio, pertanto, che il Codice della Strada vieti tutte le manovre che comportino il valico della striscia longitudinale continua, nonché, in ogni caso, l'inversione di marcia in prossimità delle curve.
3.3 La situazione dei luoghi alla data del 3/6/2023 emerge documentalmente.
La manovra di inversione di marcia richiesta da era da eseguirsi su un tratto di Viale della V., presso i G. di Via O., in T., tratto di strada a duplice senso di marcia e ad andamento destrorso, con segnaletica orizzontale di striscia continua, nei pressi di un attraversamento pedonale e di una traversa con segnale di divieto di transito, come visibile nelle fotografie allegate al ricorso e già prodotte dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare (documento n. 7 del ricorso).
Dalle stesse è, altresì, ben visibile che, in epoca successiva ai fatti, la segnaletica a terra è stata modificata in striscia longitudinale discontinua.
Orbene, considerando che il mezzo guidato dal ricorrente era un autobus Mercedes Sprinter City 45, inferiore agli 8 m, è certo che la manovra di inversione di marcia comportasse di dover necessariamente oltrepassare la striscia longitudinale continua che delimita la mezzeria della carreggiata e le due corsie di marcia.
Tale manovra, poi, doveva essere compiuta in prossimità di una curva.
Non v'è dubbio, pertanto, che - irrilevanti i precedenti sopralluoghi, la mancate rimostranze di altri autisti, la circostanza che non si fossero fino a quel momento verificati sinistri, le rassicurazioni ricevute dalla Polizia Municipale, la apposizione del cartello "Manovra Bus" (peraltro con modalità non conformi) - la condotta di guida, comportante una inversione di marcia su Viale della V., presso i G. di Via O., richiesta dal datore di lavoro il 3/6/2023 all'autista si ponesse in violazione degli articoli 40 e 154 del Codice della Strada.
3.4 Il rifiuto opposto dal lavoratore di adempiere ad un ordine impartito contra legem è legittimo.
In materia di licenziamento disciplinare, la Suprema Corte ha opportunamente evidenziato che "qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19579 del 19/07/2019).
Tanto che, piuttosto, la giurisprudenza ha configurato un vero e proprio obbligo in capo al lavoratore di rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo, le cui conseguenze, diversamente, sarebbero a lui imputabili, non potendo essere scriminate dall'ordine illegittimo ("L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico", cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23600 del 28/09/2018).
In fattispecie di un lavoratore che aveva rifiutato di condurre un treno adibito al trasporto merci con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida, con conseguente pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi, la Corte di Legittimità ha ritenuto insussistente l'illecito disciplinare: "qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p." (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28353 del 15/10/2021).
Infine, deve riconoscersi la facoltà del lavoratore di astenersi dal compiere attività pericolose - anche - per la propria salute o incolumità: "Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost. " (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. n. 14375 del 10/08/2012 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11664 del 18/05/2006).
3.5 Nel caso in esame, la condotta di guida richiesta al lavoratore si poneva, alla data del 3/6/2023, come certamente contra legem, poiché m violazione degli articoli 40 e 154 del Codice della Strada, comportando la violazione della segnaletica orizzontale di striscia longitudinale continua e, peraltro, in prossimità di una curva.
Dalla sua esecuzione - senza ausilio di manovratori - potevano, peraltro, discendere rischi per l'incolumità dei passeggeri trasportati, dello stesso autista e degli altri utenti della strada.
Non v'è dubbio, pertanto, che, sulla base delle norme del Codice della Strada, della segnaletica orizzontale all'epoca apposta e dei rischi che la manovra - compiuta in autonomia - poteva comportare, il rifiuto opposto dall'autista fosse legittimo e non potesse essere sanzionato disciplinarmente.
Ciò comporta l'irrilevanza della documentazione tardivamente allegata dalla parte resistente alle note conclusive, alla cui acquisizione parte ricorrente si è opposta, poiché in nulla modificativa della valutazione di illegittimità della condotta di guida richiesta al conducente.
Quanto al doc. 18, acquisibile in quanto di formazione successiva, si limita ad attestare il ripristino della viabilità, all'esito dei lavori, sicché in nulla incide sulla questione per cui è giudizio.
3.6 Ne consegue l'illegittimità della sanzione disciplinare di 30 giorni di sospensione, con congelamento degli aumenti retributivi per 6 mesi, irrogata al ricorrente il 19/10/2023, che dovrà essere, conseguentemente, annullata.
4. Senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e, in specie, la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 Regio Decreto n. 148/1931 e le censure di discriminatorietà del comportamento datoriale al fine di beneficiare della agevolazione probatoria di cui all'articolo 28 D.Lgs. 150/2011 - risultata non necessaria - il ricorso, deve, conseguentemente, essere accolto, per essere la sanzione disciplinare risultata illegittima.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la sanzione disciplinare di 30 giorni di sospensione, con congelamento degli aumenti retributivi per 6 mesi, irrogata da il 19/10/2023.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.600, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.