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11 aprile 2023 N. 63 - Civile e processo
Nuove regole per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione
Il Ministero della Giustizia, in attesa dell'adeguamento del D.M. n. 180 del 2010, con una circolare della direzione generale degli affari interni del 6 aprile 2023, e che ha già iniziato a far discutere gli addetti ai lavori, ha fornito indicazioni sui requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e di quelli di formazione alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia al D.Lgs. n. 28 del 2010 ovvero per le nuove iscrizioni.
di Avv. Fabio Valerini
Il quadro normativo di fonte primaria dopo la riforma Cartabia
Nell'ambito della riforma della disciplina della mediazione civile e commerciale, la riforma Cartabia, ha dedicato particolare attenzione anche all'aspetto della qualità del servizio che devono erogare sia gli organismi di mediazione che quelli di formazione.
 
Per raggiungere l'obiettivo del rafforzamento della qualità del servizio, il Legislatore ha previsto che gli organismi di mediazione e gli enti di formazione per mantenere (o domandare per la prima volta) l'iscrizione ai rispettivi registri tenuti dal Ministero della Giustizia dovranno dimostrare di possedere nuovi requisiti che la Circolare del Ministero della Giustizia ha ritenuto di dover specificare (non senza lasciare qualche dubbio sul fatto che sia intervenuta prima del completamento dell'attività di revisione del decreto ministeriale n. 180 del 2010 cui pure il Ministero sta provvedendo e che dovrebbe stabilire – come previsto dalla normativa di fonte primaria - i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi).
I requisiti per gli organismi di mediazione
L'articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato “Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori” è stato modificato con l'aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter, volti a “trasferire” in sede legislativa requisiti prima previsti a livello regolamentare rappresentati dalla “garanzia di serietà” e dalla “garanzia di efficienza”.
Vediamo come il Ministero con la circolare del 6 aprile 2023 ha inteso declinare i concetti di “serietà” e di “efficienza” con riferimento agli organismi di mediazione.
Le garanzie di serietà
Il primo profilo di intervento è stato quello relativo alla onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi.
Ed infatti, poiché la disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità dei responsabili degli organismi, il Ministero ha ritenuto opportuno estendere loro i requisiti di onorabilità attualmente previsti per soci ed amministratori, tenuto conto che il responsabile dell'organismo di mediazione, oltre a rappresentare l'organismo nei rapporti con l'autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato, svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell'attività dei mediatori.
E ciò sul presupposto – scrive il Ministero - che la figura del responsabile dell'organismo di mediazione sia più affine a quella dell'amministratore piuttosto che a quella del mediatore.

precisazione

L'organismo di mediazione dovrà pertanto dimostrare che il proprio responsabile soddisfi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c) del Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180

Le garanzie di efficienza
Quanto alle garanzie di efficienza il comma 1-ter dell'articolo 16 le individua nei requisiti di «adeguatezza dell'organizzazione, … capacità finanziaria, … qualità del servizio, … trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché … qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e … dei mediatori».
Per il Ministero ciò si deve tradurre in una verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione che passa attraverso il rapporto tra numero di mediazioni gestite all'anno, numero dei mediatori, sedi disponibili e addetti all'organismo (assunti con contratto di lavoro subordinato) nonché dalla qualificazione del responsabile dell'organismo di mediazione.

precisazione

In estrema sintesi gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti, non previsti dalla normativa sinora vigente per dimostrare l'adeguatezza dell'organizzazione

  1. numero di mediatori iscritti proporzionale al numero delle sedi proprie nell'ordine di un numero di mediatori almeno pari al numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti; 
  2. numero di addetti – con funzioni esclusive di segreteria e amministrative, e rapporto di lavorosubordinato, preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall'assenza di continuità della prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui, nell'ordine di almeno 1 addetto ogni 200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto; 
  3. sede legale, dotata di una propria struttura amministrativa (almeno un addetto alla segreteria con le caratteristiche sub 2 e almeno un locale adibito a segreteria ed archivio), detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto di locazione, di sublocazione, ovvero di comodato d'uso – non precario – gratuito o oneroso, opportunamente registrati), non situata presso lo studio professionale di alcun mediatore, né – in caso di fondazioni forensi – presso il tribunale e, ove destinata anche allo svolgimento dell'attività di mediazione, munita di una o più aule per gli incontri di mediazione; 
  4. almeno due sedi operative (ivi inclusa la sede legale, ove destinata anche allo svolgimento dell'attività di mediazione), site in provincie o regioni diverse, detenute in virtù di un titolo stabile, ovvero in virtù di accordi stipulati – se previsto dal regolamento dell'organismo – ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, eventualmente condivise (se diverse dalla sede legale) con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i codici ATECO e idonee all'espletamento del servizio di mediazione, poiché munite di almeno un locale adibito ad aula di mediazione ed almeno un servizio igienico, nonché di servizi di segreteria (ove non si tratti di sede legale), anche condivisi; 
  5. disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e idoneo a fornire: i contatti dell'organismo; le informazioni sull'ente (sedi, mediatori, regolamento di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico approvato dal responsabile del registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la modulistica) e sull'attività svolta (eventuali settori di specifica competenza, dati statistici comunicati al Ministero, ecc.); l'accesso diretto alla piattaforma telematica per le eventuali mediazioni on line
  6. disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito web dell'organismo (con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena titolarità dell'organismo) con i requisiti prescritti dalla; 
  7. titolarità di una casella di posta elettronica certificata
  8. titolarità di un conto corrente dedicato.
Per la capacità finanziaria gli organismi dovranno produrre, oltre all'ultimo bilancio disponibile da cui risulti la situazione contabile aggiornata, da produrre annualmente, una polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di validità – per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività di mediazione, da aggiornare annualmente.
 
Per la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, tra gli obblighi di documentazione merita di essere segnalata la necessità che l'organismo trasmetta al Ministero la “copia dei contratti stipulati con i mediatori, completi di trattamento economico".
 
Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per l'adeguamento degli organismi al requisito della disponibilità di una piattaforma telematica la Circolare ritiene sufficiente che alla data del 30 aprile 2023 gli organismi di mediazione presentino, unitamente all'istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno ad ottenere entro il termine del 30 giugno 2023 la disponibilità di una piattaforma per le mediazioni telematiche munita dei requisiti prescritti laddove tale adeguamento non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.
La qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e dei mediatori
Un aspetto certamente innovativo rispetto alla versione originaria del D.Lgs. n. 28 del 2010 introdotto dalla riforma Cartabia (art. 16 comma 1-ter) è stato quello che riguarda la qualificazione del responsabile dell'organismo di mediazione rispetto al quale, nella versione precedente, nulla era previsto (per la sua “onorabilità” vedi retro) e che ora dovrà aver seguito un corso di formazione base (50 ore con esame finale) e uno di aggiornamento sulla riforma (18 ore).

precisazione

I requisiti di qualificazione professionale del responsabile dell'organismo sono:

  1. titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale
  2. frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento della prova finale, come previsto dall'articolo 18, comma 2, lett. f) del Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile dell'organismo sia iscritto all'albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà soggetto al corso di formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio nazionale forense del 21 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti; 
  3. specifico aggiornamento sulla riforma di cui al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.
Oltre al responsabile dell'organismo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente consistente in uno specifico aggiornamento sulla riforma di cui al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.
 
Considerati i tempi ristretti fissati per l'adeguamento è sufficiente che unitamente all'istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 Aprile 2023 l'organismo produca una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore o del responsabile dell'organismo al corso di aggiornamento sulla riforma nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo con indicazione della data di previsto completamento non appena il mediatore abbia completato il corso di aggiornamento l'organismo dovrà produrre relativa attestazione (ovvero per il solo responsabile dell'organismo che non l'abbia già frequentato al corso base).
Lo svolgimento in via esclusiva dell’attività di mediazione
La riforma Cartabia aveva innovato il D.Lgs. n. 28 del 2010 prevedendo cheil servizio di mediazione debba costituire l'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo.
 
La ratio di questa disposizione risiede nella «volontà legislativa di migliorare la qualità del servizio di mediazione offerto all'utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con l'attività di mediazione».
 
Naturalmente, il requisito dell'oggetto sociale esclusivo si riterrà soddisfatto anche ove l'ente svolga, accanto all'attività di mediazione, le sole ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, con esclusione di ogni ulteriore attività.
 
Rispetto a questo quadro il Ministero ha ritenuto di fornire un'interpretazione restrittiva della disposizione.

precisazione

È escluso che il requisito dell'esclusività possa ritenersi rispettato da parte di società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un diverso ramo d'azienda ovvero mediante una articolazione interna distinta dall'organismo di mediazione – attività diversa dalla mediazione medesima

Secondo il Ministero il requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale o dello scopo esclusivo non pare applicabile agli enti pubblici come i consigli degli ordini professionali (forensi e non) e alle Camere di Commercio.
E ciò argomentando dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che li abilita a costituire al proprio interno organismi di mediazione con una valutazione di compatibilità già compiuta dal Legislatore dello scopo istituzionale e delle attività istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione, con l'attività di mediazione (purché l'attività sia limitata alla sola mediazione, fatte salve le sole attività considerate con essa compatibili dall'articolo 16, comma 1-bis, lett. b).
Viceversa, il Ministero ha ritenuto che il requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo sia applicabile alle fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati, autonomi rispetto all'ente fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile
Ne deriva che «tutte le fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente – anche pubblico – eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, in modo analogo a quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite da enti pubblici».

precisazione

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell'oggetto sociale, nonché l'imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli organismi di mediazione presentino, unitamente all'istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno 2023 – l'oggetto sociale o lo scopo associativo nel modo sopra precisato, laddove l'adeguamento al nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

Organismo di mediazione e interesse nella lite
La Circolare ricorda anche la necessità dell'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando abbia un interesse nella lite.
Secondo la relazione illustrativa al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, infatti, l'organismo deve rilasciare, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite. 
Gli enti di formazione
Secondo l'art. 16-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 gli enti di formazione – che dovranno dare garanzie di serietà ed efficienza – dovranno nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. 
Il responsabile dovrà comunicare periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
Le garanzie di serietà
Quanto alle garanzie di serietà la circolare ricorda che è necessario il rispetto dei requisiti sull'onorabilità dei soci, amministratori, responsabili scientifici e formatori degli enti di formazione nonché dell'esclusività dell'oggetto sociale, pur con i necessari adeguamenti.
A tal riguardo la Circolare ritiene che sebbene per i responsabili scientifici degli enti di formazione «nulla sia previsto in punto di onorabilità dalle norme secondarie attualmente vigenti si ritiene opportuno … estendere ad essi i requisiti dei formatori in considerazione dell'analogia delle funzioni» e, quindi, stante il rinvio di cui all'art. 18 comma 3 lett. b) D.M. 180 del 2010 «dovrà soddisfare i requisiti di onorabilità già previsti per i mediatori».
Con riferimento all'oggetto sociale degli enti di formazione essi devono avere “ad oggetto esclusivo la sola attività di formazione in materia di mediazione conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie da ritenersi compatibile esclusivamente con rispettivi servizi di mediazione conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie” con esclusione di ogni altra attività anche se eventualmente svolta tramite un diverso ramo d'azienda o una diversa articolazione interna.
Il profilo del docente teorico e del responsabile scientifico
Per quanto riguarda le garanzie di efficienza che gli enti di formazione dovranno dimostrare esse si articolano in garanzie attinenti alla
  1. adeguatezza dell'organizzazione
  2. capacità finanziaria
  3. alla qualità del servizio
  4. trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile ed
  5. alla qualificazione professionale del responsabile scientifico dell'ente di formazione e dei formatori.
Orbene, le novità più significative riguardano proprio quest'ultimo profilo: sono stati, infatti, aumentati i requisiti necessari per essere un docente teorico per i corsi di mediazione civile e commerciale e per poter essere nominati responsabile scientifico degli enti di formazione.
Peraltro, il responsabile scientifico deve attestare la competenza ed esperienza dei formatori, teorici e pratici: questa formulazione contenuta nel n. 2 della lett. c) sembra lasciare intendere che il responsabile possa (e, quindi, debba) compiere una valutazione che va oltre il mero possesso dei requisiti dal momento che questi sono già vagliati in sede di iscrizione nel relativo elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
Da ultimo, deve essere segnalato un profilo di possibile criticità della Circolare nella parte in cui sembra limitare l'oggetto delle pubblicazioni scientifiche che il responsabile deve allegare alla sola materia della “mediazione” a fronte, invece, del testo del decreto legislativo che prevede che il responsabile scientifico, oltre alla chiara fama, debba avere esperienza «in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie» (e, quindi, in una – o più - delle materie stante l'alternativa (“o”) utilizzata dal Legislatore).

precisazione

I docenti dei corsi teorici dovranno aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR

Il responsabile scientifico dovrà:

  1. avere una laurea magistrale o equivalente;
  2. aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 5 contributi scientifici in materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR;
  3. aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30 ore di formazione in materia di mediazione;
  4. essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione, negli ultimi 5 anni, ad almeno 5 convegni;
  5. avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.
Modalità di documentazione e verifica
La circolare ha inteso, infine, disciplinare anche le modalità dei controlli demandati, a decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2023, al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero e, in particolare, alla Direzione generale degli affari interni, tenutaria del registro e dell'elenco in questione, nonché addetta alla relativa vigilanza.
Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 prevede il termine perentorio del 30 aprile 2023 entro cui gli organismi di mediazione e gli enti di formazione - precisa la circolare: attraverso le consuete modalità di interlocuzione col Dipartimento per gli affari di giustizia (caricamento sulla piattaformamediazione.giustizia.it e successivi adempimenti) che saranno disponibili dal 24 aprile al 30 aprile per aggiornamenti della piattaforma - dovranno presentare le istanze di permanenza corredate dalla documentazione già in possesso dell'organismo che sarà possibile integrare fino alla data del 30 giugno 2023.
Il termine abbiamo detto essere perentorio e, quindi, «le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno … ritenute tardive, di tal che l'organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda».
 
Peraltro, la circolare ritiene che tutti «gli enti che intendano mantenere l'iscrizione al registro siano tenuti a presentare apposita istanza» con la conseguenza che ciò legittima a ritenere «che gli enti i quali entro il 30 aprile non abbiano presentati stanza non intendano mantenere l'iscrizione» dovendo essere sospesi senza preavviso a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l'ordine di iscrizione nel registro.
Viceversa, per gli organismi che hanno presentato l'istanza di permanenza entro il 30 aprile 2023 (e fatto salva la possibilità, ove prevista, di maturare il requisito – come ad esempio la modifica dell'oggetto sociale nel senso della sua esclusività, oppure la disponibilità della piattaforma telematica – entro il 30 giugno 2023) il Ministero effettuerà le opportune verifiche riservandosi di «richiedere eventuali integrazioni ove la documentazione non sia esaustiva» con assegnazione di un termine di 60 giorni per adempiere pena la sospensione per dodici mesi (rispetto alla quale la Circolare osserva che, allo stato, non si comprende bene se sia strumentale alla cancellazione o sia revocabile in caso di adeguamento tardivo).
Resta, infine, che gli enti – di mediazione e di formazione – che non intendano adeguarsi ai nuovi requisiti possono presentare apposita istanza dichiarando di non voler permanere nel rispettivo elenco con conseguente provvedimento di cancellazione da parte del Ministero.

attenzione

La presente circolare è stata revocata dal Ministero della Giustizia il 14 aprile 2023. (vedi news

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