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19 marzo 2025
Decreto Anziani: dall’INPS nuove istruzioni operative per accedere alla Prestazione Unica

Con il messaggio in esame, l'INPS riepiloga requisiti e condizioni per percepire la PU, ossia la nuova misura introdotta con il D. Lgs. n. 29/2024 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti.

di La Redazione

L'INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative ai fini della percezione della Prestazione Universale (PU) prevista in favore delle persone anziane non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento.
Introdotta con il D. Lgs. n. 29/2024, la PU è concessa alle persone anziane dagli 80 anni in su che, oltre ad essere già titolari di una indennità di accompagnamento, siano in possesso di un ISEE non superiore a 6mila euro e nei confronti delle quali sia stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

attenzione

La PU assorbe l'indennità di accompagnamento: ciò significa che l'interessato che opti espressamente a favore della nuova prestazione non percepirà più l'indennità di accompagnamento poiché essa non verrà più erogata. Inoltre, il soggetto che opti per la PU deve essere consapevole che essa andrà a sostituirsi altresì alle altre prestazioni contemplate nell'art. 1, comma 164, L. n. 234/2021.

L'Istituto evidenzia che la scelta in favore della PU è reversibile, pertanto il beneficiario potrà rinunciarvi e di conseguenza saranno ripristinati i precedenti contributi. Per fare ciò, sarà necessario presentare esplicita richiesta all'INPS utilizzando l'apposito servizio.

Una volta richiesta la nuova misura, l'INPS si farà carico di svolgere gli opportuni controlli sui requisiti di accesso.
Per quanto concerne il requisito ISEE richiesto, per i mesi di gennaio e febbraio sarà possibile fare riferimento all'ISEE dell'anno precedente, in assenza di quello riferito al 2025; dal mese di marzo, invece, sarà obbligatorio presentare l'ISEE 2025, a pena di sospensione dell'erogazione della percezione. Si fa presente che la prestazione decade laddove l'ISEE presentato superi il tetto di 6mila euro.
Quanto, invece, al requisito del riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo, l'INPS ricorda che in tal senso saranno utilizzati due criteri:

esempio

  • Uno sanitario, la cui competenza è attribuita a una Commissione medica che, per essere valida, deve essere formata da almeno un presidente e un altro medico dell'INPS. La Commissione opererà attraverso un giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni puntuali e specifiche delle condizioni patologiche previste dalla normativa vigente oppure con un giudizio di valutazione medico-legale sulla necessità di assistenza continua h 24 la cui interruzione, seppur breve, possa comportare gravi complicanze o anche la morte;
  • Uno sociale, che utilizza un punteggio attribuito in base a delle risposte inserite in un apposito questionario.

Si ricorda altresì che la PU si compone di una parte fissa monetaria, che corrisponde all'indennità di accompagnamento, e di una parte integrativa corrispondente ad un importo pari a 850euro al mese. Tale quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore a settimana titolari di un contratto di lavoro a norma e ad acquistare servizi destinati alla cura e all'assistenza forniti da imprese e professionisti del settore. Tali servizi possono appartenere all'area socioassistenziale (servizi di cura e assistenza alla persona, lavanderia, disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamento a visite, ecc…) o all'area sociale (servizi di sostegno psicologico, teleassistenza, ecc…).

attenzione

Le due tipologie di spesa non sono cumulabili e non possono essere utilizzate nello stesso mese contemporaneamente. A tal fine, l'INPS predisporrà appositi controlli trimestrali delle spese, che l'interessato avrà cura di allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio). Il mancato utilizzo degli importi comporta invece la decadenza dal beneficio.

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