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9 maggio 2024
Lavoro e previdenza sociale
Danno differenziale: un po’ di chiarezza
In caso di infortunio e/o di malattia professionale, seguiti dall'accertamento di reità datoriale, il diritto del lavoratore all'integrale ristoro del danno si articola su due poste: 
- l'indennizzo da parte dell'INAIL; 
- il risarcimento, per l'eccedenza, da parte del datore di lavoro. 
La posizione del datore di lavoro non è quindi sovrapponibile a quella dell'Istituto, anzi, si tratta di posizioni radicalmente scisse ed autonome poiché differenti dal punto di vista della natura (previdenziale/contrattuale), dell'oggetto (indennizzo/eccedenza risarcitoria), dei presupposti (occasioni di lavoro/responsabilità penale), del soggetto debitore (INAIL / datore di lavoro) e del regime complessivo.
Ne consegue che il lavoratore danneggiato può chiedere ai due debitori la prestazione gravante rispettivamente su ciascuno.
di Avv. Martina Tonetti
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