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4 aprile 2023 N. 59 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
Riscontri sull’esito delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: emanati da parte dell’UIF i nuovi criteri
Con una comunicazione dello scorso 27 marzo l'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia ha reso noti i criteri di selezione degli esiti delle segnalazioni antiriciclaggio inviate dai soggetti obbligati.
di Laura Ronco, Giuseppe Sciarretta
Premessa
La UIF, a partire dal mese di marzo 2023, fornirà gli esiti delle segnalazioni ricevute ritenute “non rilevanti” suddividendole in due elenchi: l'elenco A, riguardante le SOS per le quali non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; l'elenco B, contenente le segnalazioni che presentano alcuni elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio.
Segnalazione di operazione sospetta e flusso di ritorno
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, articolo 41) prevede che la UIF comunichi al segnalante gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioniricevute dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. 
 
Le attività di prevenzione svolte dai soggetti obbligati hanno il loro culmine nella Segnalazione di operazione sospetta, con la quale portano all'attenzione dell'Unità di Informazione Finanziaria le operazioni per le quali sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso, che siano state compiute o comunque tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Come viene desunto il sospetto? Sempre secondo la normativa nazionale (articolo 35)  questo è dedotto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento, tenuto conto anche delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela sulla capacità economica e sull'attività svolta dal soggetto a cui si riferisce l'operazione.

In sostanza, se l'analisi dell'operazione compiuta sotto i profili soggettivo e oggettivo induce a ritenere che il denaro, i beni, o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire da qualsiasi delitto, andrà effettuata la segnalazione dell'operazione alla UIF.

Per agevolare i soggetti obbligati ad individuare le operazioni sospette la UIF emana e aggiorna periodicamente i cosiddetti indicatori di anomalia

Si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo delle circostanze meritevoli di segnalazione, tenendo in considerazione che la mera ricorrenza di un comportamento descritto in un indicatore di anomalia non costituisce da solo una condizione sufficiente per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta. Ciò che il soggetto obbligato è chiamato a fare in caso di anomalia è analizzare l'operatività nel suo complesso. 

I comportamenti anomali riscontrati concorrono quindi ad evidenziare la rilevanza e l'evidenza del sospetto, fermo restando che le casistiche tipizzate non hanno, come detto, carattere esaustivo, ponendosi quali strumenti operativi di ausilio per il soggetto obbligato.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”) nella Circolare DT 56499 del 17 giugno 2022 ha evidenziato che l'assenza di una puntuale e testuale corrispondenza tra le circostanze riscontrate nel caso concreto e uno o più indicatori espressamente formulati non esclude che la rilevanza e l'evidenza del sospetto possano essere desunte da comportamenti ed elementi, non direttamente sussumibili nei summenzionati indicatori ma che configurino in concreto, alla stregua di una ragionevole e motivata valutazione, profili di chiaro sospetto.

Il MEF ha anche ribadito che «l'invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all'adozione da parte delle autorità, ivi compresa l'autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per sé, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo invece rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva».
Il feedback e l’approccio basato sul rischio
Come detto in premessa, l'obiettivo dei feedback sull'esito delle segnalazioni risiede nella volontà di migliorare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio dal momento che, talvolta il contenuto delle segnalazioni appare scarno e tale da non portare ad effettivi riscontri investigativi. 

Attraverso, dunque, la messa a disposizione di una sorta di diagnostica delle segnalazioni, la UIF intende indirizzare i soggetti obbligati verso la presentazione di comunicazioni più precise e di maggiore qualità.

Il perseguimento di tale obiettivo è assai più evidente nella costruzione del cosiddetto elenco B, nel quale sono contenute le segnalazioni che, pur presentando alcuni elementi a supporto del sospetto, la Unità di Informazione Finanziaria ha classificato a basso rischio di riciclaggio. L'intento è quindi di portare i soggetti obbligati a concentrarsi sulle situazioni connotate da un elevato rischio di riciclaggio.

I soggetti obbligati utilizzano, proprio al fine di valutare correttamente l'operatività di un cliente, il cosiddetto “approccio basato sul rischio”, considerando, tra le altre cose, anche il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni.

Attraverso la ricezione dell'elenco delle segnalazioni classificate dalla UIF come a basso rischio di riciclaggio, in combinazione con l'adozione dell'approccio basato sul rischio, si potrà ottenere una migliore qualità delle segnalazioni inviate, poiché la modalità di valutazione sarà arricchita proprio da quanto desunto dai dati inerenti le segnalazioni esaminate e archiviate. Questo dovrebbe rendere  più incisivo lo strumento della segnalazione quale presidio cardine di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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