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25 gennaio 2022 Avvocati
Avvocati reclutati negli uffici della P.A.: il CNF invoca l’intervento degli organi competenti per scongiurare i rischi di conflitti di interesse

Il Consiglio Nazionale Forense trasmette al Ministro della Giustizia e al Ministro per la Pubblica Amministrazione la delibera assunta durante la seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, invitandoli nuovamente ad intervenire sul regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e lo svolgimento di altre funzioni presso la P.A., specie con l'imminente avvento dell'Ufficio per il processo.

di La Redazione

Il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro della Giustizia la delibera assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, con la quale si richiama l'attenzione sulla problematica inerente al regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro subordinato, con particolare riguardo al nuovo Ufficio per il processo.

La disposizione che ha dato vita a tale preoccupazione è l'art. 7-ter del D.L. n. 80/2021, conv., con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, inserimento avvenuto per via dell'art. 31, comma 1, D.L. n. 152/2021 in attuazione del PNRR. Tale norma prevede, nello specifico, che

legislazione

«Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio».

La profonda preoccupazione suscitata da tale formulazione ha spinto il CNF, l'OCF e Cassa Forense alla trasmissione di apposita nota congiunta al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro della Giustizia (in data 4 novembre 2021), accompagnata da una proposta di emendamento che è stata totalmente disattesa.
Attualmente, la problematica riguarda più precisamente l'Ufficio per il processo, il cui personale è già stato reclutato.

Per questa ragione, il CNF invita Governo e i Ministri indicati ad introdurre in via d'urgenza norme adeguate a scongiurare rischi palesi di conflitti di interesse, prevedendo quanto segue in termini alternativi:

precisazione

  • Il reclutamento degli avvocati presso gli uffici della P.A. e, in particolare, nell'Ufficio per il processo, integra una causa necessaria di sospensione dall'esercizio della professione forense, chiarendo tutti gli aspetti riguardanti il profilo previdenziale;
  • L'introduzione di disposizioni volte a stabilire un regime diincompatibilità territoriale, simile a quanto già avviene per la magistratura ordinaria, impedendo che il medesimo professionista possa operare nello stesso circondario presso cui è addetto all'Ufficio per il processo sia come difensore, sia ai fini dello svolgimento di altre funzioni.

Il CNF auspica, quindi, in un rapido intervento di tale portata con l'obiettivo di coordinare la previsione del decreto legge con quelle degli ordinamenti professionali che stabiliscono che l'impiego pubblico rappresenti una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, andando ad istituire un'apposita sezione dell'Albo ove iscrivere i professionisti assunti dalle PP.AA..

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