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11 maggio 2022 Avvocati
Avvocati e praticanti assunti presso l’UPP: il CNF torna sulla vicenda relativa alla compatibilità tra le funzioni

Con il parere reso nella seduta amministrativa del 29 aprile 2022, il CNF risponde ai quesiti posti dal DAG sulla prosecuzione del tirocinio per l'accesso alla professione da parte dei praticanti assunti presso l'UPP e sulla compatibilità tra titolarità della partita IVA e svolgimento del lavoro alle dipendenze della PA.

di La Redazione

Il 12 aprile 2022, il DAG trasmetteva una nota al CNF formulando 2 quesiti sull'interpretazione dell'art. 11, comma 2-bis, D.L. n. 80/2021: il primo relativo alla facoltà del praticante di proseguire il periodo di tirocinio ai fini dell'accesso alla professione forense anche dopo l'assunzione presso l'Ufficio per il processo; il secondo riguardante la possibilità per l'avvocato di continuare ad essere titolare di partita IVA nonostante l'assunzione alle dipendenze della PA e se l'eventuale cessazione della stessa fosse compatibile con la sospensione d'ufficio dall'esercizio della professione.

Con la comunicazione del 10 maggio 2022, il Consiglio Nazionale Forense trasmette ai Presidenti dei COA il parere reso in occasione della seduta del 29 aprile 2022, con il quale il Consiglio ha così risposto ai quesiti posti dal Ministero:

precisazione

  • Quanto al primo quesito, il CNF osserva come la disposizione richiamata dalla nota del DAG preveda solo che il praticante comunichi al COA l'assunzione presso l'UPP e che il periodo svolto presso tale Ufficio possa essere ricongiunto a quello di pratica forense, senza prevedere in termini espliciti che l'assunzione presso l'UPP implichi la sospensione del tirocinio, considerando altresì che essa sarebbe pregiudizievole per il praticante. Il CNF afferma, in particolare, che l'assenza di una clausola specifica di incompatibilità consente al praticante di proseguire lo svolgimento del tirocinio, fermo restando, da una parte, il potere del COA di verificare concretamente l'effettivo svolgimento del medesimo e, dall'altra parte, la possibilità per il praticante di ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze della PA con quello di tirocinio.
    Tuttavia, non può dirsi altrettanto per il praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione del dominus, applicandosi in tal caso la disciplina della sospensione dall'esercizio della professione prevista per l'avvocato. Di conseguenza, in caso di assunzione presso l'UPP, non sarà possibile continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus.
  • Con riferimento al secondo quesito, invece, il CNF precisa innanzitutto che non ha competenza in materia tributaria e fiscale, dunque il quesito vertente sulla compatibilità tra titolarità di partita IVA e svolgimento dell'attività di lavoro subordinato alle dipendenze della PA andrebbe rivolto al MEF. Nonostante ciò, il Consiglio evidenzia che essendo la titolarità di partita IVA contemplata tra gli indicatori dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, in caso di sospensione dall'esercizio della professione diviene irrilevante la titolarità della partita IVA, dovendo essa essere riattivata al termine della sospensione.
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