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26 gennaio 2022 Avvocati
Verso un innalzamento dei parametri forensi?
Lavori in corso e migliorie in vista per i parametri forensi.
di La Redazione
Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha inviato ieri una nota ai presidenti degli ordini locali, delle unioni regionali e delle associazioni forensi generalistiche e specialistiche maggiormente rappresentative per avviare la consultazione riguardo l'ipotesi di modifica dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

La premessa da cui muove il CNF è la necessità di adeguare tutti i valori parametrici all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021 anche tenendo conto dell'aumento percentuale che verrà richiesto all'ISTAT.

Leggendo la proposta del CNF, accanto ad una modifica generale dei parametri, vi potrebbero essere alcune modifiche su alcuni aspetti particolari.

Verrà proposta, innanzitutto, una semplificazione per gli aumenti e le diminuzioni prevendendo un'unica percentuale dei valori base dei parametri pari al valore fisso del 50% (con l'eccezione della lite in malafede e colpa grave dove la diminuzione potrà arrivare al 60-70%).

Inoltre, si intenderà fornire una quantificazione di riferimento per la tariffa oraria prevista dall'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e per la quale è necessario l'accordo delle parti. 

Ed infatti, pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento che viene proposta nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora.

Un'ulteriore novità potrebbe essere la previsione di una specifica tabella (sarà la n. 20 bis  e sarà parametrata sui parametri per il tribunale con una riduzione del 20%) per la difesa e assistenza nelle procedure concorsuali dal momento che, molto spesso, una domanda di insinuazione al passivo potrebbe comportare un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.  Ebbene, se vi sarà solo insinuazione al passivo si applicheranno le voci dello studio della controversia e delle fase introduttiva, mentre se le altre voci troveranno applicazione nel caso in cui ci dovessero essere altre fasi o procedure “tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente”.

Per il Consiglio Nazionale forense sarà necessario anche un adeguamento dei compensi previsti per il processo amministrativo, specialmente per la fase introduttiva e per quella dei motivi aggiunti prevedendo un aumento del 20% in più dei parametri attualmente vigenti.

Del resto, la fase introduttiva del giudizio amministrativa è particolarmente faticosa per l'avvocato anche in ragione del carattere decadenziale dal momento che richiede un impegno assai gravoso, come pure la predisposizione dei motivi aggiunti.

Ci sono poi due aspetti delle tariffe strumentali a realizzare finalità di deflazione del contenzioso giudiziario evidentemente sul presupposto che la retribuzione del professionista deve premiare condotte virtuose (come il tentativo di conciliazione specialmente se con il raggiungimento di un accordo amichevole) e sanzionare condotte di malafede o colpa grave.

Da un lato, quindi, si propone di rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nella mediazione e nella negoziazione assistita, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere  maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia aumentando del 30% il valore degli attuali parametri di cui alla tabella n. 25-bis.

Nella stessa direzione (id est quella di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare  adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso) la proposta è quella di prevedere  che il compenso spettante al difensore ex art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 sia così determinato «Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.».

Dall'altro lato, si propone di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 del D.M. n. 55/2014 (che già sanziona queste pratiche unitamente alle disposizioni processuali sulle liti temerarie) prevedendo che il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 (e non più del 50%) per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione il CNF muove dalla constatazione che per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo.

Da qui la necessità per l'avvocato «di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro» con la conseguenza che «la memoria ex art. 378 c.p.c., in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi» per la quale potrebbe essere opportuno prevedere un apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.
 
Per l'attività stragiudiziale appare oggi opportuno «derogare al principio del compenso omnicomprensivo allorquando l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata»«introdurre una semplificazione per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare».
 
Novità anche per il processo penale rispetto al quale il CNF segnala l'opportunità di prevedere un aumento del compenso del 20% per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti nonché di introdurre una voce tabellare per il giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell'arresto che lo precede che dovrà essere valutata autonomamente (con € 360 per la fase di studio ed € 675 per la fase decisionale ma prevedendo anche € 450 per la fase istruttoria per l'audizione degli operanti).

Inoltre, dovrà essere prevista una voce ad hoc per il giudice di sorveglianza. Ed infatti, il CNF ha sottolineato una criticità operativa specialmente con riferimento al gratuito patrocinio.

Molti procedimenti davanti al Magistrato di sorveglianza - nota il CNF – «vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e … in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate».

Infine, vi sarà la necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i  Minorenni in ragione della natura sempre collegiale di quel Tribunale nonché alla partecipazione  sia al giudizio che all'istruttoria dei genitori e dei servizi sociali.
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