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11 febbraio 2022 Avvocati
Il CNF approva il testo definitivo della proposta di modifica dei parametri forensi
La proposta passa ora al Ministero della Giustizia.
di La Redazione
Dopo la fase di raccolta delle osservazioni dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, ieri il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la versione finale della proposta di modifica dei parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 che verrà quindi trasmessa al Ministero della Giustizia.

Vediamo nel dettaglio le modifiche approvate al testo che era stato diffuso per la consultazione sulla base delle osservazioni ricevute.

La prima modifica attiene all'eliminazione dell'espressione “di regola” che compariva più di una ventina di volte nell'ambito della individuazione del parametro al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale.

La seconda modifica molto importante è quella di prevedere che la liquidazione del compenso non possa risultare inferiore a quella prevista dall'applicazione del parametro minimo previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art. 4, comma 1, e art. 19, comma 1).

E ciò muovendo dall'esperienza che dimostra come “non sono rari i casi in cui il giudice, pur tenendo conto della disciplina dettata dal D.M. n. 55/2014, liquidi un compenso professionale che risulta notevolmente al di sotto dei parametri minimi previsti, in ragione degli aumenti e delle diminuzioni previste dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, del decreto, in evidente contrasto con il ruolo affidato all'Avvocato dall'art. 2, comma 2, della legge professionale di garante dell'effettività della tutela dei diritti e del rilievo sociale della difesa”.

La proposta definitiva, quindi, è quella di aggiungere agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1 il seguente  periodo: “Il giudice, nella liquidazione, non può discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione”.

La necessità delle eccezioni ragioni da esplicitare nella motivazione rappresenta una modalità non solo per evitare scelte non ponderate (come avveniva una volta – ma talvolta ancora oggi – per la compensazione  delle spese processuali con la formula “sussistono giusti motivi per compensare le spese”), ma anche per consentire un controllo in fase di impugnazione così garantendo l'enforcement della previsione.

La terza novità riguarda la precisazione relativa all'attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e nella recentissima negoziazione assistita in materia di crisi di impresa (Decreto-Legge n. 118 del 2021) dove il compenso sarà determinato sulla base dei parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommai di cognizione avanti al Tribunale (art. 4, comma 10-quinquies).

La quarta novità attiene al processo amministrativo con l'introduzione di una apposita previsione per il giudizio di appello cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice di prime cure.

L'attività che la fase di appello richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, mentre per l'appellato è quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria, in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso.

La proposta quindi è quella di inserire un comma 11 all'art. 4 prevedendo che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.

La quinta novità riguarda il tribunale per i minorenni precisandosi che i compensi previsti per l'attività difensiva davanti al Tribunale per i minorenni si applicano sia in sede di udienza preliminare che in sede di dibattimento.

La quinta novità riguarda il processo penale e in particolare il parametro previsto per la fase istruttoria e dibattimentale dalla tabella 15, nell'ipotesi di procedimenti penali particolarmente complessi, in ragione del numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggano per un numero elevato di udienze, o che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse, introducendo un correttivo su base oraria, proporzionato all'attività effettivamente svolta, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva.

La sesta novità – di applicazione generale - intende regolare una fattispecie che sovente accade: si precisa, infatti, che in caso di subentro nell'attività difensiva successivamente alla fase degli atti introduttivi, in ogni tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo e così via) consente comunque di poter ottenere il compenso (la proposta sottolinea “se richiesto”) previsto per lo studio della controversia, essendo impossibile predisporre la difesa del cliente senza aver esaminato e studiato gli atti.

La settima novità riguarda la riformulazione della proposta di modifica in materia di conciliazione e transazione (art. 4, comma 6) al fine di evidenziarne la finalità deflattiva ed incentivare i professionisti alla conciliazione delle liti evitando dubbi interpretativi.

Il comma 6 dell'art. 4 proposto risulta quindi così formulato “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.

L'ottava modifica riguarda la riformulazione della proposta di modifica di materia di parametri relativi alle attività stragiudiziali (art. 18) in relazione ad affari dal valore superiore ad €520.000,00, al fine di semplificare la determinazione del compenso dovuto.

La nona modifica riguarda l'avvocato che svolge la funzione di curatore del minore legge n. come prevista dalla Legge n. 206 del 2021 in ragione del particolare ruolo e importanza dell'incarico.

La proposta è quella di applicare le norme già previste dal decreto, e in particolare dell'art. 5, con riferimento alle cause di valore indeterminato, esplicitando al tempo stesso la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone, peraltro anche minori, e di filiazione.

Il testo del comma 11 proposto risulta quindi il seguente “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto, relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando quale valore quello indeterminabile di particolare importanza”. ”.

La decima modifica è finalizzata a fornire trasparenza nei rapporti con la clientela e di chiarezza per quanto attiene ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Ed infatti, i parametri relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applicheranno se il procedimento di volontaria giurisdizione riguarda procedimenti che non incidono su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti.

Viceversa, dovranno essere applicate le tabelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in ragione del carattere contenzioso del procedimento.
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