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Consiglio Nazionale Forense, parere 21 giugno 2024, n. 33
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l’applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di “Whistleblowing”.
Come correttamente rilevato dal Consiglio dell’Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell’art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.
Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.
È altrettanto vero che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: “Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo” (cfr. pagina 11 della delibera cit.).
Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell’Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l’Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.
Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di “Whistleblowing” non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l’obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall’art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l’appunto ha abrogato l’art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).
Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell’Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).
Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell’Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l’ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.”