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24 luglio 2024 Deontologia forense
La normativa “whistleblowing” è applicabile anche agli Ordini degli avvocati?
Rispondendo al quesito posto dal COA di Pescara, il CNF fornisce alcuni chiarimenti circa l'applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di whistleblowing.
di La Redazione
Il COA di Pescara chiede chiarimenti circa l'applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di whistleblowing.
 
Con parere n. 33 del 21 giugno 2024, il CNF osserva che la L. n. 112/2023, di conversione del D.L. 75/2023, ha introdotto nel c. 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/2013 il seguente inciso:

precisazione

«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».

Dato che il D.Lgs. n. 24/2023 riguarda le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. n 165/2001 (TU pubbl. imp.), nel caso di specie è pienamente applicabile clausola sopra riportata proprio perché la normativa in questione non menziona anche ordini e collegi professionali.
 
Nemmeno il richiamo alla delibera 311/2013 ANAC (Linee guida in materia di whistleblowing) porta a ritenere che gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower siano estendibili agli Ordini ed ai collegi professionali.
 
Escludere in linea di principio l'applicazione della normativa whistleblowing agli ordini professionali, tuttavia, non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione.

precisazione

L'obbligo di tutelare tale soggetto (anche in capo agli ordini ed ai collegi professionali) era già preesistente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 24/2023 che per l'appunto ha abrogato l'art. 54-bis cit.), avendo trovato posto in diverse fonti sia di rango primario che non.

Non si può infatti negare che la tutela dei segnalanti costituisca «un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023» atteso che, come sopra detto, la normativa previgente già prescriveva l'adozione di sistemi appositi sistemi. Tali adempimenti però, proprio perché non si può affermare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina, rimangono affidati alla discrezionalità dei COA sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l'ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.
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