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7 gennaio 2025 Previdenza forense
Il Regolamento unico di previdenza forense 2025 – Parte I
Con la delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 è stata approvata la riforma del sistema previdenziale forense che vede, quale primaria novità, il passaggio a decorrere dal 1° gennaio 2025 da un sistema retributivo a un sistema contributivo.
Di seguito, l'analisi della riforma con specifico riguardo al nuovo sistema di contribuzione e di accesso al trattamento pensionistico.
Di seguito, l'analisi della riforma con specifico riguardo al nuovo sistema di contribuzione e di accesso al trattamento pensionistico.
di Avv. Martina Tonetti
Introduzione
I lavori della riforma della previdenza forense sono iniziati nel 2020 ponendo quali obiettivi:
- una maggiore sostenibilità del sistema, da qui ai prossimi trent'anni;
- una migliore adeguatezza delle prestazioni, anche in ragione delle oscillazioni degli iscritti;
- un'armonizzazione della Cassa Forense con le altre forme di previdenza.
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L'impianto della riforma è quindi incentrato sul passaggio dal sistema (prettamente) retributivo a un sistema contributivo pro quota. |
La platea degli iscritti e i sistemi di calcolo della pensione
Il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo avrà uno spartiacque preciso: il 1° gennaio 2025.
Si avrà quindi una platea degli iscritti bipartita:
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Sistema di calcolo reddituale
La pensione è commisurata alla media dei redditi e all'anzianità maturata dall'iscritto:
P = R*B*A
Dove
P = importo di pensione annua
R = reddito medio pensionabile
B = percentuale di rendimento attribuito ad ogni anno di anzianità
A = anzianità contributiva
Sistema di calcolo contributivo
L'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato. Al momento del pensionamento, il montante contributivo (ossia la somma dei contributi versati e rivalutati) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all'aumentare dell'età di pensionamento. In questo consta la vera riforma: la pensione è in funzione dell'età, “prima vado in pensione, meno prendo”.
P = MC*CT
Dove:
P = importo di pensione annua
MC = montante contributivo
CT = coefficiente di trasformazione
Sistema di calcolo misto
Combinazione dei due sistemi precedenti, in proporzione all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2024.I requisiti per il trattamento pensionistico
Sempre nell'ottica di sostenibilità del sistema e di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, la riforma prevede la modifica dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.
Anche in questo caso, avendo come spartiacque la data del 1° gennaio 2025, la platea degli iscritti risulterà bipartita (artt. 60 e ss. Regolamento unico):
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Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31.12.2024 (ossia per gli iscritti prima del 1.1.2025) i trattamenti pensionistici rimarranno invariati e saranno i seguenti:
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Per gli iscritti senza anzianità contributiva al 31.12.2014 (ossia per gli iscritti dopo il 1.1.2025) i trattamenti pensionistici saranno i seguenti:
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Misura della contribuzione
Sempre in un'ottica di sostenibilità finanziaria del sistema e di adeguatezza delle prestazioni, la riforma prevede un aumento graduale delle aliquote contributive del contributo soggettivo (artt. 29 ss.)
Le aliquote contributive pertanto cresceranno del +1% nei prossimi anni:
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Il tetto reddituale viene elevato a € 130.000,00, oltre il quale si avrà un versamento del 3% (tale aliquota rimane invariata).
Il descritto aumento delle aliquote si accompagna ad una contribuzione agevolata (ridotta) per i giovani under 35 e ad una contribuzione maggiorata per i pensionati attivi.
Gli iscritti under 35 pagheranno la metà dei contributi minimi per i primi 6 anni di iscrizione, con pieno riconoscimento delle prestazioni (art. 37).
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Contributi minimi ridotti
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MINIMO SOGGETTIVO | MINIMO INTEGRATIVO | CONTRIBUTO SOGGETTIVO | CONTRIBUTO INTEGRATIVO | |
PRATICANTE | misura intera | misura intera |
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4% sul volume d'affari IVA |
AVVOCATO | ridotto al 50% per gli under 35 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa | ridotto al 50% per gli under 35 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa |
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4% sul volume d'affari IVA |
PENSIONATO ATTIVO | no minimo | misura intera |
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4% sul volume d'affari IVA |
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