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7 gennaio 2025 Previdenza forense
Il Regolamento unico di previdenza forense 2025 – Parte I
Con la delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 è stata approvata la riforma del sistema previdenziale forense che vede, quale primaria novità, il passaggio a decorrere dal 1° gennaio 2025 da un sistema retributivo a un sistema contributivo.
Di seguito, l'analisi della riforma con specifico riguardo al nuovo sistema di contribuzione e di accesso al trattamento pensionistico.
di Avv. Martina Tonetti
Introduzione
I lavori della riforma della previdenza forense sono iniziati nel 2020 ponendo quali obiettivi:
  • una maggiore sostenibilità del sistema, da qui ai prossimi trent'anni;
  • una migliore adeguatezza delle prestazioni, anche in ragione delle oscillazioni degli iscritti;
  • un'armonizzazione della Cassa Forense con le altre forme di previdenza.

attenzione

L'impianto della riforma è quindi incentrato sul passaggio dal sistema (prettamente) retributivo a un sistema contributivo pro quota.

Si passerà, quindi, da una previdenza calcolata (per lo più) in funzione del reddito medio ad una previdenza calcolata sulla base di ciò che si è versato, in cui il montante contributivo è inserito in un sistema a capitalizzazione virtuale, dove i contributi versati rendono anno per anno.
La platea degli iscritti e i sistemi di calcolo della pensione
Il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo avrà uno spartiacque preciso: il 1° gennaio 2025.
Si avrà quindi una platea degli iscritti bipartita:

esempio

  • agli iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.2024 (ossia agli iscritti dal 1.1.2025), si applicherà un calcolo della prestazione secondo un sistema puramente contributivo;
  • agli iscritti con anzianità contributiva al 31.12.2024 (ossia agli iscritti prima del 1.1.2025), si applicherà un calcolo della prestazione misto: calcolo reddituale per gli anni di anzianità già maturati e calcolo contributivo per gli anni di anzianità successivi al 2024.
Di seguito i sistemi di calcolo della pensione.
Sistema di calcolo reddituale
La pensione è commisurata alla media dei redditi e all'anzianità maturata dall'iscritto:

P = R*B*A

Dove
P = importo di pensione annua
R = reddito medio pensionabile
B = percentuale di rendimento attribuito ad ogni anno di anzianità
A = anzianità contributiva 
Sistema di calcolo contributivo
L'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato. Al momento del pensionamento, il montante contributivo (ossia la somma dei contributi versati e rivalutati) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all'aumentare dell'età di pensionamento. In questo consta la vera riforma: la pensione è in funzione dell'età, “prima vado in pensione, meno prendo”.

P = MC*CT

Dove:
P = importo di pensione annua
MC = montante contributivo
CT = coefficiente di trasformazione
Sistema di calcolo misto
Combinazione dei due sistemi precedenti, in proporzione all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2024.
I requisiti per il trattamento pensionistico
Sempre nell'ottica di sostenibilità del sistema e di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, la riforma prevede la modifica dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico. 
Anche in questo caso, avendo come spartiacque la data del 1° gennaio 2025, la platea degli iscritti risulterà bipartita (artt. 60 e ss. Regolamento unico): 

esempio

Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31.12.2024 (ossia per gli iscritti prima del 1.1.2025) i trattamenti pensionistici rimarranno invariati e saranno i seguenti:

  • pensione di vecchiaia – 70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione;
  • pensione di vecchiaia anticipata – 65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione;
  • pensione di anzianità – 62 anni e almeno 40 anni di iscrizione;
  • pensione di vecchiaia contributiva – 70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione.

esempio

Per gli iscritti senza anzianità contributiva al 31.12.2014 (ossia per gli iscritti dopo il 1.1.2025) i trattamenti pensionistici saranno i seguenti:

  • pensione unica di vecchiaia contributiva: 70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione;
  • pensione di vecchiaia contributiva anticipata: 65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione (a condizione che l'importo per il calcolo della pensione non sia inferiore alla pensione integrata al minimo).
Misura della contribuzione
Sempre in un'ottica di sostenibilità finanziaria del sistema e di adeguatezza delle prestazioni, la riforma prevede un aumento graduale delle aliquote contributive del contributo soggettivo (artt. 29 ss.)
Le aliquote contributive pertanto cresceranno del +1% nei prossimi anni:

attenzione

  • 2025: 16% (fino al tetto) – riferimento Mod. 5/2026;
  • 2026: 17% (fino al tetto);
  • 2027: 18% (fino al tetto).
Il tetto reddituale viene elevato a € 130.000,00, oltre il quale si avrà un versamento del 3% (tale aliquota rimane invariata).
 
Il descritto aumento delle aliquote si accompagna ad una contribuzione agevolata (ridotta) per i giovani under 35 e ad una contribuzione maggiorata per i pensionati attivi.
Gli iscritti under 35 pagheranno la metà dei contributi minimi per i primi 6 anni di iscrizione, con pieno riconoscimento delle prestazioni (art. 37).

esempio

Contributi minimi ridotti

  • 2024: € 3.355,00 (soggettivo) e € 850,00 (integrativo);
  • 2025: € 2.750,00 (soggettivo) e € 350,00 (integrativo).
I pensionati attivi (art. 59) vedranno un aumento dell'aliquota contributiva, che passerà dal 7,5% al 12% del reddito professionale netto, ai fini IRPEF, ma vedranno altresì la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione (oggi sospesi). Un bilanciamento si avrà anche con riferimento al contributo minimo integrativo, cui i pensionati attivi saranno tenuti in ragione di un miglioramento delle prestazioni di assistenza; il contributo minimo integrativo, infatti, rappresenta da sempre la risorsa per finanziare i sistemi di assistenza (ad esempio: invalidità, infermità, reversibilità etc.)Il regime contributivo risulta quindi differenziato a seconda dello status:
  MINIMO SOGGETTIVO MINIMO INTEGRATIVO CONTRIBUTO SOGGETTIVO CONTRIBUTO INTEGRATIVO
PRATICANTE misura intera misura intera
  • 16% per il 2025 fino al tetto;
  • 17% per il 2026 fino al tetto;
  • 18% dal 2027 fino al tetto.
+ 3% oltre il tetto
4% sul volume d'affari IVA
AVVOCATO ridotto al 50% per gli under 35 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa ridotto al 50% per gli under 35 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa 
  • 16% per il 2025 fino al tetto;
  • 17% per il 2026 fino al tetto;
  • 18% dal 2027 fino al tetto.
+ 3% oltre il tetto
4% sul volume d'affari IVA
PENSIONATO ATTIVO no minimo misura intera
  • 12% fino al tetto.
+ 3% oltre il tetto
4% sul volume d'affari IVA
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