
- Contribuzione volontaria, che con la riforma andrà a comporre a tutti gli effetti il montante contributivo;
- Integrazione al minimo;
- Istituti facoltativi, in primis, la regolarizzazione spontanea e la retrodatazione;
- Sanzioni.
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La contribuzione modulare è volontaria e flessibile: è fissata un'aliquota percentuale sul reddito professionale che varia dall'1% al 20% del reddito professionale (entro il previsto tetto annuale). |
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La contribuzione modulare:
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Con la riforma, anche i contributi minimi concorrono alla quantificazione del montante contributivo individuale. |
- 2025/2026: 12.500,00 €
- 2027/2028: 11.400,00 €
- 2029: 10.250,00 €
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Pensione minima 2025: 12.500,00 € Requisito 2025: € 12.500,00 x 2 = € 25.000,00 |
- È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
- È dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera, oltre ad eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari
IVA , per ciascun anno oggetto di retrodatazione.
- È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
- È dovuto il triplo del contributo minimo soggettivo, oltre al contributo minimo integrativo in misura intera.
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Parametro 2025: € 3.100,00 x 3 = € 9.300,00 |
- È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
- È dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera, oltre ad eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari
IVA , per ciascun anno di iscrizione retroattiva.
- È facoltà sempre esercitabile, tuttavia, più ci si allontana dal periodo di riscatto richiesto e maggiori sono gli oneri, così come l'onere sarà maggiore all'aumentare del reddito;
- Non sono variate le regole di accesso e di calcolo;
- È richiesta regolarità dichiarativa e contributiva;
- L'onere minimo da versare consiste nel doppio del contributo minimo soggettivo (in misura intera) dell'anno della domanda.
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Parametro 2025: € 2.750,00 x 2 = € 5.500,00 |
Omesso o ritardato invio del Mod. 5/2024 | Sanzione |
Omesso invio | 446,00 € |
Mod. 5 inviato, o rettificato in aumento, entro:
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Casi particolari, in caso di ritardato invio Mod. 5:
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Ritardato versamento | Sanzione |
Entro 8 giorni dalla scadenza | Nessuna sanzione |
Dai 9 ai 60 giorni dalla scadenza | +4% oltre interessi |
Dai 61 ai 150 giorni dalla scadenza | +6% oltre interessi |
Oltre 150 giorni dalla scadenza | +10% oltre interessi |
Omesso versamento | Sanzione |
Omissione totale | +24% oltre interessi |
Omissione parziale (è stato pagato almeno il 20% del dovuto) | +12% oltre interessi |
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Regolarizzazione spontanea (art. 94)
Rateazione (art. 96) |