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31 gennaio 2025 Previdenza forense
Il Regolamento unico di previdenza forense 2025 – Parte II
Con la delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 è stata approvata la riforma del sistema previdenziale forense che vede, quale primaria novità, il passaggio da un sistema retributivo a un sistema contributivo. Quali corollari al cambio di regime si pongono le novità in tema di istituti facoltativi ed accessori nonché in tema di sanzioni, che si analizzano di seguito.
di Avv. Martina Tonetti
Introduzione
La riforma della previdenza forense si ispira ad una maggiore sostenibilità del sistema e ad una migliore adeguatezza delle prestazioni. 
In questo senso, sono state introdotte rilevanti novità in tema di:
  • Contribuzione volontaria, che con la riforma andrà a comporre a tutti gli effetti il montante contributivo;
  • Integrazione al minimo;
  • Istituti facoltativi, in primis, la regolarizzazione spontanea e la retrodatazione;
  • Sanzioni.
La contribuzione volontaria (art. 70)
Il nuovo regolamento riforma gli effetti e, quindi, l'utilità, della c.d. contribuzione volontaria, più tecnicamente, modulare.
Diversamente da quanto accadeva nella previgenza del nuovo regolamento, dal 1° gennaio 2025 la contribuzione modulare costituirà una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base. Più precisamente, la modulare, in qualità di contribuzione accessoria, concorrerà alla quantificazione del montante contributivo individuale che si trasformerà, al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

precisazione

La contribuzione modulare è volontaria e flessibile: è fissata un'aliquota percentuale sul reddito professionale che varia dall'1% al 20% del reddito professionale (entro il previsto tetto annuale).

attenzione

La contribuzione modulare:

  • consente un risparmio fiscale integrale della quota versata, che è interamente deducibile dall'ammontare dell'imponibile;
  • consente di aderire ad altre forme di contribuzione volontaria ed integrativa con altri istituti e/o enti creditizi o assicurativi (non è quindi una forma esclusiva di contribuzione integrativa).
Pensioni minime (art. 72)
L'integrazione al minimo è stata abbassata: si tratta di un intervento restrittivo che tuttavia si aggancia al miglioramento del metodo di calcolo del montante contributivo.

attenzione

Con la riforma, anche i contributi minimi concorrono alla quantificazione del montante contributivo individuale.

Le pensioni minime andranno quindi a decrementarsi come segue:
  • 2025/2026: 12.500,00 €
  • 2027/2028: 11.400,00 €
  • 2029: 10.250,00 €
Il tutto con una rivalutazione a partire dal 2030.
Il solo requisito per accedere all'integrazione al minimo è avere un reddito complessivo annuo non superiore al doppio della pensione minima.

esempio

Pensione minima 2025: 12.500,00 €

Requisito 2025: € 12.500,00 x 2 = € 25.000,00

Istituti facoltativi
Importanti novità si registrano nell'ambito degli istituti facoltativi, ossia quelli che consentono di modificare l'anzianità di servizio o la capitalizzazione dei contributi.
Retrodatazione dell’iscrizione (art. 3)
  • È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
  • È dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera, oltre ad eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari IVA, per ciascun anno oggetto di retrodatazione.
Facoltà di iscrizione per ultraquarantenni (art. 4)
  • È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
  • È dovuto il triplo del contributo minimo soggettivo, oltre al contributo minimo integrativo in misura intera.

esempio

Parametro 2025: € 3.100,00 x 3 = € 9.300,00

Iscrizione facoltativa del praticante per gli anni precedenti (art. 5)
  • È facoltà esercitabile solo al momento della prima iscrizione alla Cassa;
  • È dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera, oltre ad eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari IVA, per ciascun anno di iscrizione retroattiva.
Riscatto (artt. 44 e ss.)
  • È facoltà sempre esercitabile, tuttavia, più ci si allontana dal periodo di riscatto richiesto e maggiori sono gli oneri, così come l'onere sarà maggiore all'aumentare del reddito;
  • Non sono variate le regole di accesso e di calcolo;
  • È richiesta regolarità dichiarativa e contributiva;
  • L'onere minimo da versare consiste nel doppio del contributo minimo soggettivo (in misura intera) dell'anno della domanda.

esempio

Parametro 2025: € 2.750,00 x 2 = € 5.500,00

Sanzioni (artt. 7 e ss.)
La riforma prevede un aumento delle sanzioni per i ritardi e le omissioni, sia dichiarative che contributive. 
Di seguito le tabelle di sintesi.
Omesso o ritardato invio del Mod. 5/2024 Sanzione
Omesso invio 446,00 €
Mod. 5 inviato, o rettificato in aumento, entro:
  • + 30 gg oltre il termine
  • dal 31° giorno fino al 31 dicembre
  • oltre il 31 dicembre
  • 88,00 €
  • 178,00 €
  • 269,00 €
Casi particolari, in caso di ritardato invio Mod. 5:
  • praticanti iscritti Cassa
  • avvocati 1° e 2° anno iscrizione Albo
  • reddito e volume affari IVA pari a zero
  • Nessuna sanzione
  • Nessuna sanzione
  • 88,00 €
Ritardato versamento Sanzione
Entro 8 giorni dalla scadenza Nessuna sanzione
Dai 9 ai 60 giorni dalla scadenza +4% oltre interessi
Dai 61 ai 150 giorni dalla scadenza +6% oltre interessi
Oltre 150 giorni dalla scadenza +10% oltre interessi
Omesso versamento Sanzione
Omissione totale +24% oltre interessi
Omissione parziale (è stato pagato almeno il 20% del dovuto) +12% oltre interessi
A bilanciare le sanzioni più severe, il nuovo regolamento prevede degli incentivi per le regolarizzazioni spontanee e per le rateazioni del dovuto.

legislazione

Regolarizzazione spontanea (art. 94)
In caso di regolarizzazione spontanea la sanzione è ridotta del 60% (anziché del 50%, ante riforma). 

Rateazione (art. 96)
Nel caso di regolarità dei versamenti di una rateazione in corso, è possibile richiedere una seconda rateazione del dovuto, con sanzioni ridotte.

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