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24 maggio 2024 Crisi di impresa e insolvenza
Tribunale di Udine: le misure cautelari possono avere lo stesso contenuto delle misure protettive tipiche
Le misure cautelari possono assumere il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche se ciò è necessario per condurre a termine le trattative, allorquando sia scaduto il termine massimo di 240 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 19 CCII.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Sono ammissibili misure cautelari uguali a quelle protettive oltre il termine massimo?

L'attore

Un debitore chiede, ex art.19 CCII e 669-bis c.p.c., l'emissione di misure cautelari nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa, domandando di inibire ai creditori muniti di decreto ingiuntivo per un periodo di tempo almeno pari a 120 giorni, e così sino al termine di naturale scadenza della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa:
  1. l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa;
  2. l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordato.

La soluzione del giudice

Il Tribunale dichiara che le misure cautelari possono assumere il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche quando ciò sia necessario per condurre a termine le trattative, allorquando sia scaduto il termine massimo di 240 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 5° dell'art. 19 CCII. Infatti, prima di allora, vista la possibilità di ricorrere alle misure protettive tipiche erga omnes, l'oggetto dei provvedimenti cautelari in sede di composizione negoziata dovrebbe necessariamente essere diverso e complementare (c.d. misure protettive atipiche), ferma restando l'immanenza del criterio della funzionalità rispetto al buon esito delle trattative. 

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Udine, 30 aprile 2024
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