
Motivi della decisione
Il Giudice designato, sciogliendo la riserva, rilevato che la soc. * , dato atto di aver avviato la composizione negoziata della crisi il 21 febbraio 2024 e di aver ottenuto le misure protettive generali (e della successiva proroga) e l’autorizzazione alla contrazione di finanza prededucibile ex art. 22 CCII, ha chiesto la concessione delle misure cautelari ex art 19 CCII nei confronti dei Creditori Attivi, nominativamente individuati sub doc. 16, per un periodo di tempo pari a 120 giorni, e comunque fino alla conclusione delle trattative, aventi ad oggetto l’inibizione
1. dell’avvio e/o della prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di * e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l’attività di impresa;
2. dell’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;
3. della proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società; nonché nei confronti dei Creditori Finanziari Attivi dell’inibizione di escutere le Garanzie SACE meglio descritte in ricorso;
considerato che, pendendo la composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall’art. 19 CCII, non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati; ed invero il lasso temporale previsto dall’art. 19 è riferito unicamente con riguardo alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi; allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l’adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso.
Ritenuta, pertanto, l’ammissibilità della domanda cautelare, si deve indagare in ordine al requisito del fumus boni iuris che dev’essere vagliato tenendo conto della funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e della proporzionalità delle stesse rispetto al pregiudizio dei creditori.
A tal riguardo, la fonte da cui attingere le informazioni non può che essere la relazione dell’Esperto: si è qui rappresentato che ‘Le interlocuzioni con gli Istituti bancari sono … ancora in corso in quanto pur mantenendo la loro disponibilità a valutare l’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della società, vengono richieste dalle competenti funzioni tecniche e istruttorie di ciascun istituto ulteriori e differenti documenti e precisazioni e garanzie in ordine a nuovi assetti di governance della società.’; quanto alle trattative con i creditori commerciali è stato sottolineato come ‘Il formale perfezionamento dei singoli accordi richiede ancora adempimenti e passaggi operativi diversi a seconda delle caratteristiche e dimensioni del singolo creditore per cui i provvedimenti cautelari richiesti consentirebbero alla società di beneficiare di un ulteriore periodo di protezione dalle aggressioni e condotte pregiudizievoli di terzi durante il quale ultimare le formalità di perfezionamento degli accordi raggiunti.’.
Le conclusioni dell’Esperto consentono di affermare che il percorso compiuto nell’ottica del risanamento è in fase di avanzata attuazione e che il diniego delle misure cautelari ne comprometterebbe l’esito, così andando a privare la società delle necessarie risorse funzionali al mantenimento della continuità aziendale.
Sotto il profilo del periculum in mora non può non sottolinearsi come, stante l’intero ammontare dei crediti per cui è stata chiesta l’inibitoria, ove si privasse la ricorrente dell’ombrello protettivo richiesto, si finirebbe per consentire ai creditori di agire individualmente così andando a cagionare un pregiudizio irreparabile alle trattative;
la domanda cautelare, pertanto, può trovare accoglimento;
P.Q.M.
il Tribunale, in accoglimento del ricorso depositato da * in data 30.10.2024,
1. INIBISCE fino al 16.2.2025 ai seguenti Creditori :
omissis
- l’avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di * e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l’attività di impresa;
- l’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;
- la proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società Bedeschi spa;
2. INIBISCE fino al 16.2.2025 ai Creditori attivi finanziari * e * Bank S.p.A. di escutere le Garanzie SACE.