
Motivi della decisione
-letto il ricorso ex artt. 40-44 CCII con riserva di presentare domanda di omologazione di concordato preventivo ex art. 84 CCII o di omologa di accordi di ristrutturazione del debito con contestuale richiesta di misure protettive e cautelari depositata da (omissis);
- premesso che nella fase del ricorso prenotativo sono stati disposti, per il termine di 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese (avvenuta il 25.10.2024) il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'inefficacia delle decadenze;
- che con l’istanza del’11 novembre 2024, premesso che la (omissis) in data 8 novembre 2024 aveva comunicato la sospensione della linea di credito BT, chiedeva,
“ ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, e 94-bis CCII, che il Tribunale emetta nei confronti degli istituti di credito di seguito indicati, anche prima dell’udienza ex art. 55 CCII, un provvedimento cautelare della medesima durata delle misure protettive già concesse, pari a 120 giorni decorrenti dal 25 ottobre 2024, che sancisca, ai sensi dell’art. 94 bis CCII, l’inefficacia della risoluzione, sospensione o modifica in danno della dei contratti in corso di esecuzione per il solo fatto della presentazione della domanda ex art. 44 CCII ovvero per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla data della relativa presentazione, nei confronti di:
(omissis)
- che, a sostegno della richiesta la debitrice interpeta estensivamente l’art. 54 CCII nel senso di ritenere sempre possibile per il Tribunale concedere misure cautelari (e quindi anche durante la fase prenotativa e prima del deposito della proposta).
-letto il parere non favorevole dei commissari (depositato in data 9.12.2024) e la costituzione della (omissis);
-rilevato che, a parere di questo Giudice, in difetto di indicazioni normative tali da circoscrivere o individuare la cognizione del giudice delle procedure concorsuali, sia le misure cautelari atipiche che le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell'azienda e del suo patrimonio e mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela della par condicio creditorum e della maggior soddisfazione della massa (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, del 10 ottobre 2022);
-osservato che le misure cautelati atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore, in vista dell'attuazione della regolazione della crisi e, dunque, in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell'impresa a beneficio di tutta la massa creditoria; detto altrimenti, trattasi, quindi, di provvedimenti selettivi con destinatari determinati, dal contenuto atipico, connotate soltanto dal loro scopo, vale a dire assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (vedi Trib. Imperia del 20.2.2024);
-ritenuto che la cognizione del giudice della cautela sia necessariamente sommaria e deformalizzata, mettendo capo a misure - per loro natura -provvisorie e aventi efficacia interinale sino all'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
-osservato che le misure cautelari potranno essere revocate o modificate nel corso del procedimento alla stregua di quanto prevede l'articolo 669 decies cpc se si verifica un mutamento delle circostanze o se si allegano fatti di cui sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo;
-ritenuta l'istanza di misure cautelari specifiche (verso i summenzionati istituti di credito) meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che la medesima istanza - allo stato - non pare pregiudizievole per gli interessi dei creditori;
-ritenuto che la possibilità di accedere al credito, garantita dalla misura (cautelare atipica) inibitoria concessa nei confronti di (omissis) e (omissis) appare funzionale alla conservazione della continuità aziendale (la quale appare, a propria volta, come indispensabile alla buona riuscita del predisponendo piano di risanamento);
-rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sull'omologa, la conferma richiesta, pertanto, può essere concessa per il termine massimo di 4 mesi a decorrere dalla medesima data delle misure cautelari già concesse e dunque dal 25.10.2024;
ACCOGLIE
L’istanza e DISPONE, per la durata di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese (25.10.2024), ai sensi dell’art. 94 bis CCII, l’inefficacia della risoluzione, sospensione o modifica in danno della dei contratti in corso di esecuzione per il solo fatto della presentazione della domanda ex art. 44 CCII ovvero per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla data della relativa presentazione, nei confronti di:
(omissis)