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Motivi della decisione
Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:
- - 23.3.2024 ricorso per la liquidazione giudiziale di avanzato dalla Procura della Repubblica di Modena;
- - 14.5.2024, ricorso ex art. 44;
- - 15.5.2024, concessione termine ex art. 44 sino al 12.7.2024 e nomina del CG;
- - 12.6.2024 conferma delle misure protettive cd. tipiche sino al 13.9.2024;
- - 12.7.2024 depositata richiesta proroga termine 44;
- - 18.7.2024, rigetto istanza di proroga (implicita revoca del termine, peraltro scaduto, di cui all’art. 44) e fissazione udienza di discussione LG per il giorno 28.8.2024;
- - 13.9.2024 scadenza misure protettive tipiche;
- - 28.8.2024, udienza di discussione e successivo rinvio della trattazione alla udienza 25.9.2024;
- - 25.9.2024, deposito della domanda di PRO, del piano e della attestazione;
- - 07.10.2024, deposito del parere del CG;
- - 15.10.2024, decreto di richiesta chiarimenti e integrazioni; rinnovo delle misure protettive tipiche sino al 25.11.2024;
- - 06.11.2024 deposito memoria integrativa;
- - 25.11.2024 scadenza misure protettive tipiche rinnovate;
- - 11.12.2024 udienza per l’esame delle istanze di liquidazione giudiziale pendenti, con rinvio per discussione finale alla udienza 15.1.2025;
- - 10.1.2025, deposito della domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di concordato preventivo, in modifica della domanda di PRO, ai sensi dell’art. 64-quater, comma 2, CCII, contenente istanza di rinnovo delle misure protettive tipiche.
Il complesso iter processuale così ricostruito impone oggi al Collegio l’esame della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, come esito dello switch dalla procedura di PRO, possibile, a mente della norma da ultimo citata “in ogni momento” e anche al di là della mancata approvazione unanime del PRO (evento ovviamente non verificatosi nel caso in esame, posto che lo switch ha preceduto la apertura del PRO, quindi il voto).
La trattazione, nel prosieguo, della procedura, deve avvenire in un contesto protetto, così che deve essere scrutinata nell’immediato la richiesta di “concessione o proroga” delle misure.
Sul punto, giova trascrivere il testo delle norme interne di riferimento, ossia gli art. 55, comma 4, CCII (quanto ai termini “di fase”) e 8 CCII (quanto ai termini massimi):
- “Il tribunale […] può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate”;
- “La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe […]”.
Nel caso in esame, la protezione è stata assicurata per un totale di giorni 167, ed in particolare nei seguenti periodi di tempo, non continuativi:
(omissis);
ossia, in sintesi:
- dal 14.4.2024 al 13.9.2024 (120 giorni cioè quattro mesi, ex artt. 55, comma 3, CCII);
- e dal 09.10.2024 al 25.11.2024 (47 giorni, proroga ex art. 55, comma 4, CCII);
il tutto per un totale, come detto, di giorni 167.
Ciò detto, occorre capire sin da ora – anche per esigenze organizzative di tutti i soggetti coinvolti, in ossequio all’impegno da profondersi nel prosieguoe – quale sia l’orizzonte ultimo massimo della protezione tipica.
Capire, cioè:
- se i dodici mesi di cui parla l’art. 8 CCI verranno a scadenza un anno dopo l’inizio della protezione (14.5.2024) pur se all’interno dell’anno si verifichi una soluzione di continuità della protezione stessa; in tal caso scadranno immancabilmente il 14.5.2025;
- ovvero, al contrario, se i dodici mesi si considereranno scaduti solo allorquando la protezione effettiva avrà raggiunto tale consistenza; in tal caso, ai 167 di protezione effettiva goduta, potranno essere aggiunti gli ulteriori giorni di protezione (198) che consentano di raggiungere il numero di 365 (ossia un anno).
Il Collegio ritiene che la seconda soluzione sia preferibile, alla luce del dato normativo e sistematico.
Il riferimento principale è innanzitutto alla figura del “rinnovo”, prevista dalle norme (art. 8 CCII e soprattutto art. 6, parr. 7 e 8 Dir. Insolvency) che disciplinano il tema.
È chiaro infatti che:
- la “proroga” pare assimilabile al prolungammento di una protezione senza soluzione di continuità;
- laddove il “rinnovo” rappresenta una riedizione della stessa protezione, che però era venuta meno, con generazione di uno spatium privo di presidio.
Se così stanno le cose, l’inciso “inclusi rinnovi e proroghe”, contenuto in modo sostanzialmente analogo nelle norme di cui sopra, sembrerebbe proprio avere il senso – nell’ottica dell’apprezzamento della durata totale della protezione – di commisurarla alla somma aritmetica dei singoli periodi di protezione effettiva.
In tale direzione pare militare altresì l’inciso, contenuto solo nella disposizione interna, che fa riferimento al “periodo, anche non continuativo”.
La lettera di queste disposizioni, forse anche e proprio perché in parte oscura, fa propendere per la interpretazione qui sposata, poiché, se il Legislatore (eurounitario ed interno) avesse voluto prevedere la prima e più tranchant soluzione, lo avrebbe probabilmente potuto fare con una disposizione normativa più semplice, chiara e lineare.
Dal punto di vista sistematico, in ogni caso, la conclusione qui accolta è coerente con il nuovo atteggiarsi della protezione, che notoriamente assomma i caratteri della non automaticità, della selettività, della modulabilità, etc.
Rimane naturalmente fuori dal discorso il tema dell’eventuale abuso (dovendosi concordare con Trib. Treviso 16.6.2023 in www.ilcaso.it, che oltretutto condivide la soluzione qui sposata), eventualmente rappresentato da un ricorso “spezzettato” alla protezione sì da procrastinarla il più possibile, essendo altre e ben più incisive le forme di reazione alla patologia.
Nel caso in parola, considerate le circostanze de:
- la mancata opposizione formale dei creditori;
- il mancato parere negativo del Commissario, sempre mostratosi favorevole (ferme le importanti riserve) all’approfondimento delle soluzioni negoziali proposte dalla debitrice;
- il progresso della iniziativa di ristrutturazione, culminata nella irretrattabile scelta di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- la non manifesta implausibilità (ictu oculi) della iniziativa, salvi gli approfondimenti doverosi nel prosieguo; pare possibile concedere la proroga nella misura temporale massima come sopra descritta (e salva revoca), al fine di non dover nuovamente provvedere su ulteriori istanze di proroga per tutto il periodo sino alla omologazione: così dunque per giorni 198 a far data dalla presente decisione (16.1.2025) e quindi sino al
04.8.2025.
P.Q.M.
letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 4, 8 del CCII,
ACCOGLIE la domanda di rinnovo delle misure protettive presentata da, e per l’effetto rinnova ogni previsione di cui al decreto 12.6.2024 del Giudice delegato per tutto il periodo di cui all’art. 8 CCII come sopra calcolato, salva immediata revoca al mutare delle condizioni.
RISERVA ogni decisione in ordine alla proposta di concordato preventivo
depositata il 10.1.2025.