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24 gennaio 2025 Crisi di impresa e insolvenza
Tribunale di Busto Arsizio: richiesta di misure protettive e onere di deduzione
La società debitrice deve offrire una precisa delucidazione circa il percorso intrapreso e l'esistenza di concrete trattative finalizzate all'individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione.
di La Redazione
LA QUESTIONE: È possibile richiedere le misure protettive senza fornire una precisa delucidazione sul percorso intrapreso e l'esistenza di concrete trattative?

L'attore

La Società Alfa ha depositato un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII chiedendo la concessione di un termine di sessanta giorni, decorrenti dall'acquisizione della relazione finale dell'esperto entro il quale depositare una proposta di concordato semplificato e, in subordine, la concessione di un termine di sessanta giorni per il deposito di una proposta di concordato preventivo o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione. Con lo stesso atto ha fatto istanza di applicazione di misure protettive tipiche, di misure atipiche e di misure cautelari.

La soluzione del giudice

Secondo il Tribunale, poiché la funzione delle misure protettive e cautelari, è quella di agevolare il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione nonché di assicurare (in via provvisoria) gli effetti dello strumento prescelto, sia per l'iniziale conferma delle misure protettive tipiche sia ai fini della concessione di misure atipiche e cautelari, il tribunale deve positivamente accertare la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione e, per l'effetto, anche rispetto alla soluzione della crisi dell'impresa prescelta. Pertanto, la società debitrice deve offrire una precisa delucidazione circa il percorso intrapreso e l'esistenza di concrete trattative finalizzate all'individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione.

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Busto Arsizio, 16 gennaio 2025
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