
Per la CGUE, tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest'ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell'Unione.
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Due cittadini del Bangladesh, soccorsi in mare dalle autorità italiane, sono stati condotti in un centro di permanenza in Albania in applicazione del protocollo Italia-Albania, da dove hanno presentato una domanda di protezione internazionale. Le... |
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Con sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/2024 e C-759/2024, la Corte risponde che «il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a... |
CGUE, Grande Sezione, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite C -758/24 e C -759/24
« Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti...