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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 35
Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

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