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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 94
Assicurazione obbligatoria del pilota

(1)

Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 1 dicembre 2016, n. 230.

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