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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 38
Anticipata occupazione di zone demaniali

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che...

Note:
(1)

V. art. 35 Reg. mar. nav.

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