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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 82
Disordini nei porti e sulle navi

Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella...

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