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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 526
Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.).

1 bis. ...

Note:
(1)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 19 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(2)

Si vedano i commi 4 e 5 dell'art. 26 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo, che così dispongono:

«4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1 bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

«5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse».

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