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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 576
Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile (74 ss.) può proporre impugnazione , con il mezzo previsto per il pubblico ministero,(1)...

Note:
(1)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

(2)

Si veda l'art. 10 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, di cui si riporta il testo:

«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile .

«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(3)

Le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono state così sostituite dalle attuali: «La parte civile può altresì» dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

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