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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 590
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione (581) e gli atti del procedimento (reg. 15).

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