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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 568
Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione (591) e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 9 maggio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11.

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