Il Ministero della Giustizia chiarisce che l'indennità di cui all'art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 116/2017 spetta esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non siano cessati dal servizio, per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata.
Con provvedimento del 4 novembre 2023, il Ministero della Giustizia ha risposto al quesito sottopostogli dal Presidente della Corte d'Appello di Brescia relativo alla possibilità di liquidare l'indennità di cui all'
Il Ministero si era già occupato della questione con la circolare DAG 1618 del 4 gennaio 2023, ove ha precisato che tale indennità spetta (salva la facoltà di rifiuto) ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non abbiano accesso alla ‘conferma', sia nel caso di mancata presentazione della domanda, sia in quello di mancato superamento della medesima procedura.
Pertanto, poiché il diritto all'indennità di fine servizio risulta esplicitamente subordinato al “mancato accesso alla conferma”, il Ministero esclude che nella platea dei destinatari siano inclusi tutti i magistrati onorari del contingente ad esaurimento già cessati per altra causa, magari ancor prima della stessa riscrittura dell'
Tali conclusioni trovano conferma sia nelle indicazioni sia nelle FAQ predisposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, per fornire chiarimenti in merito alle procedure di valutazione di cui all'
Alla luce di quanto detto, il Ministero conclude affermando che:
«deve concludersi che l'indennità di cui all'art. 29, comma 2, spetti esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non siano cessati dal servizio, per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al comma 3, stesso articolo».