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5 aprile 2023
Dal Ministero della Giustizia arrivano chiarimenti sul trattamento economico dei magistrati onorari confermati

Con la circolare congiunta diramata il 31 marzo, il DAG e il DOG chiariscono gli aspetti legati al trattamento economico spettante ai magistrati onorari confermati all'esito delle procedure valutative previste dal D.Lgs. n. 116/2017, distinguendo nello specifico tra regime di “esclusività” e regime di “non esclusività”.

La Redazione

Con la circolare congiunta del 31 marzo 2023, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria hanno fornito chiarimenti in relazione al trattamento economico spettante ai magistrati onorari, confermati nelle funzioni onorarie al termine delle procedure di valutazione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 116/2017.
I chiarimenti si sono resi necessari dopo le modifiche apportate dai commi 629-633 dell'art. 1 L. n. 234/2021, allo scopo di attuare interventi di riforma della disciplina della magistratura onoraria volti ad incrementare l'efficienza del sistema giustizia attraverso misure coerenti con le sollecitazioni giunte a livello sovranazionale e nel rispetto dei limiti oggetto dell'ordinamento interno.

Per questo motivo, il Legislatore ha previsto per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017 e confermati all'esito di specifiche procedure valutative, una struttura di compenso distintarispetto agli altri magistrati onorari e più simile alle tutele economiche previste per i lavoratori subordinati, nonostante, allo stato attuale, non sia chiara la natura del redditoe nemmeno il regime previdenziale e fiscale da applicare, aspetti che sono tuttora in corso di approfondimento.

Nonostante ciò, la circolare in commento fornisce prime indicazioni riguardanti i profili che possono essere univocamente desunti dal quadro normativo vigente.
Tali profili sono, nello specifico, i seguenti:

precisazione

  • Ambito soggettivo;
  • Trattamento economico, che distingue il regime della “esclusività” destinato ai magistrati onorari confermati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa, e il regime della “non esclusività”. Entrambi i regimi comprendono il compenso e l'indennità giudiziaria ma parametrati diversamente e distinti sulla base dei parametri retributivi riferiti alle anzianità di servizio;
  • Decorrenza della nuova disciplina, che coincide con la data del decreto ministeriale con il quale è stata recepita la delibera del Consiglio superiore della magistratura di superamento positivo della procedura valutativa;
  • Modalità di pagamento;
  • Acconto del compenso spettante nelle more della definizione del corretto inquadramento fiscale e previdenziale e di ogni altro aspetto. Gli acconti saranno mensili e liquidati in base ai criteri indicati nella circolare in allegato;
  • Buoni pasto: a chi spettano e modalità di erogazione.
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