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13 febbraio 2023
Legge di bilancio 2023: esenzione IMU su immobili occupati
La disposizione in esame è volta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
di La Redazione
Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.
Premesso ciò, l'art. 1, commi 81-82, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) interviene sull'imposta municipale propria in merito agli immobili occupati. Nello specifico, è stata introdotta una nuova lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

precisazione

In argomento, giova ricordare che l'art. 1, comma 759, L. n. 160/2019 prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.
Premesso quanto innanzi esposto, la nuova lett. g-bis (art. 1, comma 759, L. n. 160/2019) prevede che sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Dunque, ai fini dell'applicazione della norma in esame, le condizioni sono:
Condizione principale mancato utilizzo e disponibilità degli immobili in quanto occupati abusivamente
Denuncia da presentare in relazioni agli artt. 614, comma 2, c.p. (violazione di domicilio) o 633 c.p. (invasione di terreni o edifici)
Denuncia o azione introdotta l'esenzione spetta anche in caso di denuncia presentata o azione introdotta per l'occupazione abusiva
Comunicazione dei requisiti il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione
Comunicazione della perdita dei requisiti Il soggetto passivo deve presentare analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione
Infine, la Legge di Bilancio 2023 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione. In particolare la norma stabilisce che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della sopra descritta nuova lettera g-bis), nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

precisazione

Sul tema in commento, anche i giudici hanno osservato che in tema di IMU, il proprietario dell'immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica. Di conseguenza l'applicazione dell'imposta risulta in contrasto con l'art. 53 della Costituzione(C.T.R. Toscana 19 gennaio 2022, n. 67).

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