La Legge di bilancio 2023 amplia le
misure di sostegno per le famiglie. In particolare, il Legislatore interviene sulle norme dell'assegno unico, del congedo parentale e, infine, sul trattamento pensionistico delle donne (c.d. opzione donna).
Assegno unico e universale per i figli a carico
La misura di base dell'assegno in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Si ricorda che l'
equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022; la novella
sopprime sia tale
termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico. La maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e
disabili - di età inferiore a ventuno anni.
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Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
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Si prevede un
importo aggiuntivo (dell'assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'
articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021. L'importo aggiuntivo in esame è pari a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea ha natura
decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa).
Oltre a ciò:
- si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento pari al 50 per cento per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli;
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si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
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In sintesi, le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
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Congedo parentale
La Legge di fine anno ha previsto, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un
elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre (il testo originario del disegno di legge faceva riferimento soltanto alla madre); in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
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Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata. Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento.
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Opzione donna
La Legge di bilancio 2023, modificando l'
articolo 16 del D.L. n. 4/2019 (“opzione donna”) e inserendovi il comma 1-bis,
consente l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'
anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un'
età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti
requisiti:
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
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Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.
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