La Legge di bilancio 2023 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Uso del contante
L'
art. 1, comma 384, L. n. 197/2022 introduce delle modifiche all'
articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007, in materia di limitazione all'uso del contante. In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato articolo 49. Inoltre, la lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche,
a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.
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Si ricorda, sul punto, che l'art. 49, comma 3-bis, D. Lgs. n. 231/2007, prevedeva che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000 euro. Successivamente l'articolo 3, comma 6-septies, del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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Situazione attuale
Come precisato anche da Confindustria,
la situazione attuale prevede:
- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando oggetto di trasferimento, è un valore pari o superiore ad euro 5.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (mezzi di pagamento tracciabili);
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il mantenimento della soglia di euro 1.000 per la rimessa di denaro (i cd. "money transfer") e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non Trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera).
Pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento
L'
art. 1, comma 385, L. n. 197/2022, invece, stabilisce che
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi - anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento-,
determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni. Viene istituito un tavolo permanente volto a trovare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle
transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico di determinati esercenti.
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Si prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'istituzione di un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
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Ove il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023,
un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro.
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Per l'accertamento del contributo dovuto, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche mediante l'accertamento d'ufficio.
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