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30 gennaio 2023
Legge di bilancio 2023: limite all’uso del contante
Dal 1° gennaio 2023 il limite per pagamenti in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.
La Redazione
La Legge di bilancio 2023 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Uso del contante
L'art. 1, comma 384, L. n. 197/2022 introduce delle modifiche all'articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007, in materia di limitazione all'uso del contante. In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato articolo 49. Inoltre, la lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.

precisazione

Si ricorda, sul punto, che l'art. 49, comma 3-bis, D. Lgs. n. 231/2007, prevedeva che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000 euro. Successivamente l'articolo 3, comma 6-septies, del D.L. n. 228/2021 ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Situazione attuale
Come precisato anche da Confindustria, la situazione attuale prevede:
  • il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando oggetto di trasferimento, è un valore pari o superiore ad euro 5.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (mezzi di pagamento tracciabili);
  • il mantenimento della soglia di euro 1.000 per la rimessa di denaro (i cd. "money transfer") e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non Trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera).
Pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento
L'art. 1, comma 385, L. n. 197/2022, invece, stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi - anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento-, determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni. Viene istituito un tavolo permanente volto a trovare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico di determinati esercenti.

precisazione

Si prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'istituzione di un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Ove il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro.

precisazione

Per l'accertamento del contributo dovuto, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche mediante l'accertamento d'ufficio.

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